Prescrizione rilevabile in Cassazione se il ricorso non è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 40050 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità, investito di un ricorso non manifestamente infondato, deve rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata anteriormente alla sentenza impugnata, non potendo procedere ad annullamento con rinvio. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, incidendo sulla regolare formazione del rapporto processuale, preclude invece la possibilità di rilevare le cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., compreso il decorso del termine prescrizionale sopraggiunto nel giudizio di legittimità. Ove il ricorso non sia inammissibile, l’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. impone l’immediata declaratoria di proscioglimento, restando escluso il rinvio al giudice di merito per i rilevati vizi di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la pronuncia di condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
Con il primo motivo, di rilievo preliminare e assorbente, il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, maturata prima dell’emissione della sentenza di secondo grado. Il ricorso investe inoltre il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la richiesta di conversione della pena detentiva nei lavori di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo. Il termine massimo di prescrizione della fattispecie contestata è pari ad anni sette e mesi sei, decorrenti dal tempus commissi delicti, collocato in data 16 agosto 2016.
A tale termine devono aggiungersi i periodi di sospensione intervenuti: giorni 477 complessivi, tra astensione dei difensori, rinvio su richiesta delle parti e legittimo impedimento del difensore. Il termine prescrizionale risulta così decorso in data 7 giugno 2025, anteriormente alla sentenza di secondo grado.
Esclusa l’evidenza dei presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., la Corte accede alla pronuncia di annullamento senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. La causa estintiva è rilevabile in sede di legittimità poiché il ricorso non presenta profili di inammissibilità suscettibili di incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
La Corte richiama il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 32 del 22.11.2000, secondo cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione sopraggiunta nel giudizio di legittimità. Diversamente, non risultando manifestamente infondati i motivi, il giudice di legittimità deve pronunciare sentenza di estinzione ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., non potendosi disporre il rinvio al giudice di merito: tale rinvio imporrebbe comunque la declaratoria di prescrizione e sarebbe incompatibile con l’obbligo di immediato proscioglimento, come affermato dalle Sezioni Unite n. 35490 del 28.05.2009 e dalle Sezioni Unite n. 36208 del 28.03.2024.
L’accoglimento del primo motivo assorbe i successivi. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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