Misura alternativa eseguibile in altro Stato membro nonostante riconoscimento condanna in Italia (Cass. pen. Sez. I n. 25735 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una misura alternativa alla detenzione può essere eseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2016, quando tale Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI e il condannato vi abbia residenza legale e abituale. Il previo riconoscimento in Italia della sentenza straniera, avvenuto ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010 su richiesta dell’interessato, non costituisce ragione ostativa. Per effetto del riconoscimento, infatti, la pronuncia straniera è equiparata a quella italiana e diviene applicabile l’intera disciplina sull’esecuzione della pena.
Il Fatto
Il condannato deve espiare una pena residua di un anno, sette mesi e quindici giorni di reclusione per reati commessi in Romania nel 2010 e nel 2012. La sentenza straniera è stata resa esecutiva in Italia su sua espressa istanza, dopo che egli aveva rifiutato il consenso alla consegna nell’ambito di un mandato di arresto europeo.
Nelle more di un procedimento di sorveglianza durato circa quattro anni, il condannato si è ritrasferito in Romania, dove gestisce un bar e ha radicato il proprio centro di interessi. Ha quindi chiesto che l’affidamento in prova fosse eseguito in Romania e, in subordine, la detenzione domiciliare in Italia. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta principale, ritenendo che l’esecuzione in Romania fosse preclusa dalla scelta iniziale di espiare la pena in Italia, e ha accolto quella subordinata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio già consolidato: l’affidamento in prova è assimilabile a una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, poiché impone obblighi e prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4. Non vi sono quindi impedimenti alla sua esecuzione nel Paese che aderisce alla decisione quadro, quando gli obblighi debbano essere osservati per un periodo non inferiore a sei mesi ai sensi dell’art. 6, comma 1.
La decisione quadro persegue l’obiettivo di garantire l’esecuzione delle misure nel luogo di residenza del condannato, favorendone il reinserimento sociale e il mantenimento dei legami con il Paese di abituale dimora. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 16942 del 2020 e Sez. I n. 15091 del 2019.
Il Tribunale di sorveglianza aveva escluso l’applicabilità di tale conclusione ritenendo irrevocabile la scelta del condannato di espiare la pena in Italia. La Corte confuta questa premessa: la legge n. 69 del 2005 non prevede affatto che l’interessato possa rifiutare la consegna o chiedere l’esecuzione della condanna in Italia, ma solo che possa esprimere il consenso alla consegna. Il diniego del consenso non figura tra i motivi di rifiuto indicati nell’art. 18 della legge. Non può quindi invocarsi l’irrevocabilità di una rinuncia che la legge non contempla.
A seguito del rifiuto dell’autorità giudiziaria di consegnare il condannato, l’Italia ha proceduto al riconoscimento della sentenza straniera ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010. Per effetto di tale provvedimento, l’esecuzione della pena avviene secondo le regole della legislazione italiana, come dispone l’art. 16, comma 1. L’equiparazione a tutti gli effetti della pronuncia straniera a quella italiana comporta l’applicabilità di tutte le disposizioni che regolano l’esecuzione della pena.
Non sussistono dunque ragioni ostative di carattere normativo a che, una volta disposta l’esecuzione in Italia, si possa consentire lo svolgimento dell’affidamento in prova all’estero, come per qualsiasi altro condannato. Resta fermo che il Tribunale di sorveglianza dovrà accertare che lo Stato estero abbia dato attuazione alla decisione quadro e che il condannato vi abbia residenza legale e abituale. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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