Misura di prevenzione e attualità della pericolosità del detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 11781 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione, i particolari obblighi di verifica dell’attualità della pericolosità sociale previsti dall’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, come parzialmente dichiarato incostituzionale dalla Corte cost. n. 162 del 2024, operano esclusivamente con riferimento all’esecuzione della misura di prevenzione rimasta sospesa per la sopraggiunta detenzione del destinatario. Essi non si estendono alla diversa ipotesi in cui la restrizione in atto al momento dell’applicazione della misura sia una misura cautelare custodiale già disposta ed eseguita, giacché in tal caso la persistenza delle esigenze cautelari special-preventive è stata già apprezzata dal giudice della cautela. Ne consegue che è erroneo l’inquadramento giuridico del ricorrente che invochi quella disciplina per sottrarsi alla valutazione di attualità della pericolosità.

Il Fatto

Il ricorrente è destinatario di un decreto del Tribunale che gli ha applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni e sei mesi, sul presupposto della sua pericolosità attuale, quale soggetto rientrante nelle categorie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte di appello ha rigettato l’appello proposto dall’interessato.

Avverso il decreto di appello il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo contesta la valutazione di attualità della pericolosità, desunta da fatti del 2016 e del 2018 scrutinati in sede cautelare, senza sentenza di primo grado nei relativi procedimenti, e invoca i principi affermati dalla Corte cost. n. 162 del 2024. Con il secondo lamenta la sproporzione della durata della misura applicata “nella misura quasi massima”.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’attualità della pericolosità in rapporto allo stato di detenzione del ricorrente. Osserva che i particolari obblighi di verifica introdotti dall’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, riguardano l’esecuzione della misura di prevenzione rimasta sospesa per la sopraggiunta detenzione del destinatario, per espiazione della pena.

Nel caso concreto, invece, la restrizione rilevante è una misura cautelare custodiale disposta in precedenza e in esecuzione al momento dell’applicazione della misura di prevenzione, proprio in ragione della persistenza delle esigenze cautelari special-preventive. Il ricorrente muove pertanto da un erroneo inquadramento giuridico della verifica richiesta ai giudici di merito.

Le ulteriori doglianze sono giudicate meramente assertive o rivalutative, perché non si confrontano con le motivazioni di merito sulla sussistenza del presupposto dell’attualità: il decreto impugnato valorizza le manifestazioni antisociali come espressione di una perdurante capacità criminale, alimentata dall’accesso a circuiti illegali. La motivazione è appropriata e ragionevole e non sindacabile in cassazione, poiché in materia di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.

Quanto alla contestazione della ricostruzione dei fatti e all’individuazione del ricorrente nelle conversazioni intercettate, la Corte rileva che la difesa propone riletture dei dati informativi senza confrontarsi con le risposte di merito e con l’apprezzamento complessivo delle convergenti risultanze, comprensive delle videoriprese. Si tratta di rilievi che non integrano alcuna violazione di legge.

Il secondo motivo è dichiarato infondato: la durata della misura risulta inferiore a quella massima prevista, contrariamente a quanto sostenuto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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