Misure alternative: necessaria la valutazione della condotta attuale del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 9604 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non si può prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quali punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato. È tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata, con esame dei comportamenti attuali. L’indagine deve accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. La verifica dei presupposti legali delle misure alternative resta comunque ancorata al momento attuale della esecuzione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 31 ottobre 2024, dichiara inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e rigetta la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., avanzate nell’interesse di un condannato.

Il condannato ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre motivi. Con il primo contesta il rilievo attribuito alle informazioni della polizia giudiziaria, che avrebbero omesso di riferire che tutte le denunce provengono dalla stessa persona offesa. Con il secondo lamenta la mancata considerazione delle sentenze assolutorie e del regolare comportamento tenuto agli arresti domiciliari. Con il terzo censura il difetto di valutazione del tempo trascorso dai reati. Il ricorso viene rigettato.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i motivi, premettendo che il ricorso presenta tratti di inammissibilità ed è nel complesso infondato. Il Collegio richiama innanzitutto l’orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell’affidamento in prova, è indispensabile valutare la condotta attuale del condannato, onde accertare l’assenza di indicazioni negative e la presenza di elementi positivi di prognosi favorevole (Sez. I n. 31420 del 05.05.2015, Incarbone).

Premessa la non conferenza del richiamo alle disposizioni della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., la doglianza sull’identica origine soggettiva delle denunce è ritenuta priva di capacità critica. Non si comprende, osserva la Corte, il rilievo di tale elemento rispetto alla non contestata esistenza di vari procedimenti a carico del condannato per i medesimi reati, per i quali egli è stato più volte condannato, coincidendo con essi i titoli detentivi in esecuzione. L’argomento, lungi dal giustificare le perplessità prospettate, induce piuttosto a ritenere che il condannato sia ricaduto in condotte devianti, palesando un elevato grado di riottosità.

Neppure è chiarita la rilevanza delle assoluzioni per altre pendenze, tanto più che il ricorso non contesta la pericolosità sociale desunta anche dalla sottoposizione agli arresti domiciliari per altra causa. Il provvedimento impugnato evidenzia l’assenza dell’avvio della revisione critica, desunta dai comportamenti recenti e dalla reiterazione delle condotte devianti: il Tribunale ha quindi correttamente rilevato la mancanza di affidabilità del condannato.

Sul versante della detenzione domiciliare, il ricorso confonde l’ostatività della revoca di analoga misura in precedenza concessa con l’assenza dei presupposti legali ex art. 47-ter ord. pen., senza indicare il presupposto applicativo che ricorrerebbe nel caso concreto. Il Tribunale ha dato atto, senza ricevere critiche, che la detenzione domiciliare non è applicabile per difetto dei presupposti di legge.

Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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