Sospensione feriale e termine per comparire: nullità dell’udienza camerale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 1 n. 9760 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione feriale dei termini processuali, ex legge n. 742 del 1969, opera nel procedimento di sorveglianza anche rispetto al termine per comparire all’udienza camerale, che non può essere inferiore a dieci giorni, liberi e integri. Nel computo di tale termine non possono essere conteggiati i giorni compresi nel periodo di sospensione, a pena di nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a regime intermedio, del provvedimento conclusivo. L’inosservanza del termine libero e integro, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione dell’avviso di udienza, non essendo sufficiente la concessione di un termine ulteriore ad integrazione di quello originario. Ne consegue l’annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il Fatto

Con ordinanza depositata il 7 agosto 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania revocava, con effetto ex tunc (a far data dal 29 marzo 2023), la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concessa ex art. 47 ord. pen., in relazione alla commissione di un furto aggravato. Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la violazione delle norme sulla sospensione feriale dei termini processuali, la mancata valutazione dei presupposti della revoca e l’illegittima applicazione degli effetti retroattivi, nonché la manifesta illogicità della motivazione circa la prognosi negativa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ritiene fondato il primo motivo di ricorso, di natura procedurale, con assorbimento degli altri motivi. Il principio affermato è che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera anche nel procedimento di sorveglianza, rispetto a tutti i termini connessi con l’esercizio di attività di parte. Tale disciplina si applica sia ai termini di comparizione, sia a quelli previsti per la decisione, quali quelli per i reclami e le impugnazioni contemplate dalla legge di ordinamento penitenziario.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la ratio della sospensione feriale è quella di assicurare alle parti private la concreta possibilità di un’efficace attività difensiva, costituzionalmente tutelata dall’art. 24 Cost. Ne deriva che, nel procedimento di sorveglianza, l’inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni che deve intercorrere tra la notifica dell’avviso di udienza camerale al difensore e la data di quest’ultima dà luogo a una nullità a regime intermedio del provvedimento conclusivo.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che il termine di comparizione di dieci giorni liberi scadesse il 31 luglio 2025, ossia prima dell’inizio del periodo di sospensione feriale decorrente dal 1° agosto 2025. La Corte censura tale conteggio, rilevando come, in base al principio dies a quo non computatur in termino, i dieci giorni liberi, decorrenti dalla notifica del decreto di fissazione avvenuta il 22 luglio 2025, scadessero esattamente il 1° agosto 2025, primo giorno di sospensione feriale. Non essendo computabili i giorni compresi in tale periodo, l’udienza non avrebbe potuto essere celebrata il 6 agosto 2025.

La celebrazione dell’udienza in periodo feriale, in assenza di rinuncia delle parti, integra una violazione del contraddittorio, tempestivamente eccepita, che determina la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo. La cassazione con rinvio costituisce la conseguenza necessaria, essendo gli altri motivi di ricorso assorbiti ma non preclusi a un successivo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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