Misure alternative: motivazione riferibile a ogni istanza subordinata (Cass. pen. Sez. I n. 6227 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di una misura alternativa alla detenzione non richiede una motivazione specificamente dedicata alla domanda subordinata quando le ragioni poste a sostegno del rigetto della domanda principale investano i presupposti comuni a ogni misura alternativa. Le valutazioni del Tribunale di sorveglianza sull’assenza di revisione critica e di elementi di rieducazione si riferiscono, per la loro stessa natura, a qualsiasi beneficio penitenziario, sicché l’omesso esame esplicito dell’istanza subordinata non integra il vizio di motivazione. Non è configurabile violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. quando la motivazione, pur articolata su osservazioni fattuali, risulti logicamente estensibile alla domanda non richiamata.
Il Fatto
Il condannato a pena detentiva proponeva istanza al Tribunale di sorveglianza per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. Con ordinanza del 9 luglio 2024 il Tribunale rigettava la domanda principale, volta all’affidamento in prova al servizio sociale.
Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 50 legge n. 354/1975. Il ricorrente lamentava la totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata in via subordinata con l’istanza del 13 dicembre 2023, diretta a ottenere una misura alternativa diversa dall’affidamento in prova.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha riconosciuto che l’ordinanza impugnata, pur contenendo espressioni che indicano specificamente l’affidamento in prova al servizio sociale, non richiama in modo esplicito la domanda subordinata di concessione di altra misura.
Tale omissione, tuttavia, non determina il dedotto vizio. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale dimostra l’insussistenza dei presupposti per qualsiasi misura alternativa alla detenzione carceraria, poiché le considerazioni svolte non sono circoscritte al solo affidamento in prova.
La Corte valorizza in particolare l’assenza di revisione critica da parte dell’istante in ordine alle condotte antigiuridiche pregresse. Il Tribunale aveva escluso che, in presenza di ulteriori criticità finanziarie, il condannato non avrebbe reiterato comportamenti devianti, rilevando l’insussistenza di elementi dai quali desumere che un eventuale beneficio penitenziario sarebbe stato idoneo a contribuire alla rieducazione.
Si tratta di valutazioni che, per la loro formulazione e per il loro oggetto, si attagliano a ogni misura alternativa, non soltanto a quella espressamente nominata. La motivazione rende quindi idonea ragione anche del rigetto di qualsiasi domanda subordinata.
La Corte ha così escluso la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 50 ord. pen., rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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