Inammissibilità del ricorso per motivi generici e insussistenza della responsabilità da posizione (Cass. pen. Sez. 7 n. 16029 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. La responsabilità penale dell’amministratore di diritto di un ente non è una responsabilità da posizione, ma richiede l’accertamento di condotte, anche omissive, concretizzatesi nell’omesso esercizio dei poteri di gestione e di controllo. In tal caso, il dolo può configurarsi come dolo generico o dolo eventuale. La motivazione della sentenza di appello che, con argomenti congrui e non illogici, confermi la valutazione di proporzionalità della pena, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Con sentenza del 28/01/2021, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava colpevoli due imputati di plurime condotte riconducibili al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in materia di reati tributari. La Corte di appello di Napoli, con pronuncia del 16/04/2025, confermava integralmente la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza, i due imputati proponevano congiunto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per mancato confronto con le censure difensive, la violazione dell’art. 27 Cost. per essere stati condannati esclusivamente per responsabilità da posizione, e l’eccessività della pena irrogata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, incentrato sull’asserto che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con i rilievi difensivi. La doglianza è stata ritenuta inammissibile, poiché la Corte di appello aveva invece diffusamente esaminato le questioni, soffermandosi sulla genesi dell’indagine, sugli accertamenti relativi alle società coinvolte, sulle singole operazioni illecite e sulle fatture di riferimento. I ricorrenti non avevano offerto alcun confronto specifico con tali argomenti, limitandosi a considerazioni generiche, così omettendo il necessario confronto con il provvedimento impugnato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la sentenza di merito avesse affermato una responsabilità da posizione, in violazione dell’art. 27 Cost. Il Collegio del gravame aveva, al contrario, individuato per ciascun imputato elementi fattuali idonei a escludere un ruolo di mero prestanome, valorizzando le condotte omissive in termini di mancato esercizio dei poteri di gestione e controllo dell’ente.

La Suprema Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità penale dell’amministratore di diritto, precisando che tale responsabilità si configura a titolo di dolo generico o dolo eventuale, derivando dall’inerzia rispetto agli obblighi gestori. La posizione rivestita non determina, di per sé, alcuna automatica responsabilità, ma è l’omesso esercizio dei poteri tipici della carica a fondare il rimprovero penale.

Infine, in relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata, che aveva giustificato la proporzionalità della pena sulla base della gravità dei fatti, del numero delle fatture emesse, dell’entità dell’imposta evasa e della sistematicità delle operazioni illecite. Parimenti congrua è stata valutata la motivazione con cui la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta di applicazione dell’art. 114 cod. pen..

I ricorsi sono stati, pertanto, dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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