Continuazione e reati distanziati nel tempo: prova del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 30801 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., esige una rigorosa verifica che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, così come la contiguità spazio-temporale degli illeciti, costituisce solo un indice rivelatore, di per sé insufficiente a dimostrare l’unicità della deliberazione criminosa. In caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dall’altro si presume, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen iuris, non potesse essere progettata specificamente al momento del fatto originario. Il giudice dell’esecuzione deve valutare l’eventuale continuazione anche per singoli gruppi di reati, ma solo se l’interessato abbia dedotto e allegato gli indici rivelatori di tale disegno parziale.

Il Fatto

Con ordinanza del 02.02.2026 la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Il giudice ha rilevato che i reati, in parte eterogenei, erano stati commessi in un ampio arco temporale compreso tra il 2014 e il 2021 e costituivano espressione di abitualità criminosa, escludendo la rilevanza della tossicodipendenza quale elemento unificatore, poiché la certificazione attestava la presa in carico del condannato solo a far data dal 4.11.2022.

Il condannato ricorre per cassazione lamentando la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e l’apparenza della motivazione. Sostiene che la richiesta riguardava solo due sentenze, relative a un tentato furto e a una ricettazione commessi in Rimini a otto giorni di distanza, reati della medesima indole e lesivi del medesimo bene giuridico.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato, muovendo dal principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di un’approfondita verifica per accertare se, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 2017.

L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto e la contiguità spazio-temporale sono indici sintomatici di una scelta delinquenziale, ma non consentono, di per sé soli, di ritenere gli illeciti frutto di determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo, come affermato dalla Sez. III n. 3111 del 2014. Il riscontro degli elementi rilevanti è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e congrua.

Il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, escludendo l’unificazione ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. per la distanza temporale e l’occasionalità ed estemporaneità delle condotte. Richiama quindi il principio per cui, in caso di reati commessi a distanza temporale, si presume, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti non potesse essere progettata specificamente al momento del fatto originario (Sez. IV n. 34756 del 2012; Sez. I n. 3747 del 2009).

Quanto al dedotto petitum ridotto, la Corte osserva che l’affermazione è contraria alla piana lettura dell’istanza introduttiva, che richiama tutte le sentenze indicate nel provvedimento di esecuzione. Il condannato non potrebbe poi giovarsi di una valutazione per gruppi di sentenze: tale verifica è necessaria solo se l’interessato abbia dedotto e allegato gli indici rivelatori della continuazione parziale, evenienza non ricorrente nel caso di specie (Sez. I n. 7381 del 2019).

Infine, la censura sullo status di tossicodipendenza è priva di pregio. Lo stato previsto dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen. può giustificare la preventiva unitaria programmazione solo con riguardo a reati collegati o dipendenti da tale stato, sempre che sussistano le altre condizioni. Le deduzioni sono risultate a-specifiche e fondate su certificazione riguardante la presa in carico in epoca successiva ai fatti. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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