L’inerzia risarcitoria e i procedimenti pendenti escludono la buona condotta nella riabilitazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 5009 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riabilitazione, ai sensi dell’art. 179 cod. pen., presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, dimostrando un completo ravvedimento successivo alla commissione del reato. Il giudice può valutare anche la pendenza di procedimenti penali per fatti successivi, purché ne apprezzi il significato concreto come indice del mancato recupero. L’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato costituisce condizione imprescindibile per il beneficio, salvo che l’inadempimento non sia imputabile al condannato. La totale inerzia risarcitoria, unita a condotte successive sintomatiche di persistente trasgressione, esclude la concessione della riabilitazione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva l’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di riabilitazione presentata dal condannato in relazione a due sentenze di condanna: una per associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta, l’altra per omesso versamento di ritenute previdenziali o assistenziali. Il Tribunale riteneva che il condannato non avesse fornito prove effettive e costanti di buona condotta né adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Il ricorrente censurava la decisione, deducendo che il Tribunale aveva valorizzato una nota delle forze dell’ordine attestante procedimenti penali poi archiviati e presunte frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi, elementi ritenuti non idonei a giustificare il diniego del beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che la riabilitazione è accordata, ai sensi dell’art. 179, primo comma, cod. pen., a condizione che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Richiamando i precedenti giurisprudenziali, la Corte ha precisato che qualsiasi nota negativa sul comportamento dell’istante, emersa in epoca successiva al reato, può essere apprezzata come prova di valenza contraria a quella richiesta dal legislatore.
Con specifico riferimento all’adempimento delle obbligazioni civili, la Corte ha ribadito che l’attivarsi del condannato per eliminare le conseguenze civili del reato non va valutato solo secondo le regole del codice civile, ma quale onere imposto in funzione del valore dimostrativo dell’emenda. Tale onere non opera soltanto quando l’inadempimento sia necessitato o ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva legittimamente tratto argomento dalla totale inerzia del condannato verso il creditore procedente, le cui pretese erano rimaste insoddisfatte all’esito della procedura concorsuale, senza che egli avesse assunto iniziative, anche simboliche, di adempimento parziale, né allegato condizioni impeditive a lui non imputabili.
Quanto alle denunce successive, la Corte ha rilevato che l’intervenuta archiviazione di alcuni procedimenti non giova al ricorrente, giacché egli era stato rinviato a giudizio per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ex art. 603-bis cod. pen., circostanza sintomatica di una persistente propensione alla trasgressione e di un ravvedimento incerto e incompleto.
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, ritenendo la decisione impugnata coerente con l’indirizzo ermeneutico consolidato e il ricorso infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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