Bancarotta documentale specifica: dolo desunto da condotta e irreperibilità (Cass. pen. Sez. V n. 22231 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale specifica, ex art. 216, comma primo, n. 2), l. fall., il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori non può desumersi dalla sola mancata consegna o dal mancato rinvenimento delle scritture contabili, che costituiscono eventi fenomenici dell’elemento oggettivo. Esso va ricavato da circostanze di fatto ulteriori, idonee a illuminare la ratio della condotta, tra cui assumono rilievo la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con la vita economica dell’impresa, la distrazione di beni sociali e l’irreperibilità dell’amministratore, purché accompagnata da altri indici di fraudolenza. La bancarotta semplice documentale, ex art. 217, comma secondo, l. fall., resta fattispecie punibile a titolo di dolo o di colpa, ma è esclusa ove la condotta sia sostenuta dalla finalità di pregiudicare il ceto creditorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia confermava la condanna pronunciata in sede di giudizio abbreviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona, che aveva ritenuto l’imputato responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di amministratore unico di una società dichiarata fallita.
Il ricorrente deduceva vizi di motivazione sull’elemento soggettivo di entrambi i reati, erronea valutazione dell’entità della somma distratta, mancata riqualificazione del fatto documentale come bancarotta semplice e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ribadisce che, in caso di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado vanno valutate congiuntamente, formando un unico corpo decisionale ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Quanto alla bancarotta documentale, i giudici di merito non si sono accontentati della mancata consegna delle scritture al curatore, dovere che discende direttamente dalla legge a prescindere da ogni sollecitazione. Hanno invece ricondotto la condotta omissiva al dolo specifico sulla base di indici concreti: la risoluzione del contratto di locazione della sede, il trasferimento fittizio della stessa, il mancato rinvenimento dei beni sociali, la disattivazione della posta elettronica certificata, il trasferimento all’estero dell’amministratore senza nuovo recapito, la distrazione di somme verso conti personali e il mancato deposito dei bilanci.
La Corte riafferma la distinzione tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta sul piano oggettivo e soggettivo: nella prima l’oggetto è circoscritto alle sole scritture obbligatorie ed è punibile anche a titolo di colpa; nella seconda l’oggetto comprende qualsiasi documento contabile e il dolo si presenta in forma generica o specifica. Il dolo specifico si desume anche dall’irreperibilità dell’amministratore, purché accompagnata da ulteriori indici di fraudolenza.
Le censure difensive vengono giudicate in larga parte inammissibili, perché volte a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali. Il motivo sulle operazioni finanziarie è inoltre inammissibile per genericità del motivo di appello e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stata allegata integralmente la nota di polizia giudiziaria. Infondato anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, correttamente motivato sulla gravità della condotta. La Corte esclude infine la propria competenza a liquidare gli onorari del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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