Inammissibile il ricorso che propone una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 242 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione ha un orizzonte circoscritto: alla Corte di cassazione spetta riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, non verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. La valutazione sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova è devoluta insindacabilmente ai giudici di merito e si sottrae al controllo di legittimità quando non sia espressa con affermazioni apodittiche o illogiche. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur formalmente deducendo il vizio di motivazione, proponga in realtà una diversa lettura delle risultanze processuali e una differente ricostruzione della vicenda. Nella truffa, l’elemento fondante la penale rilevanza dell’inadempimento è il dolo iniziale, la cui prova può ricavarsi da elementi fattuali anteriori o successivi al perfezionamento dell’accordo.
Il Fatto
La parte civile ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari, riformando la decisione di primo grado, ha assolto l’imputato dal delitto di truffa aggravata, qualificazione data ai fatti in luogo dell’originaria imputazione di insolvenza fraudolenta. Il ricorrente deduce vizio di motivazione, censurando la valutazione delle prove poste a fondamento dell’assoluzione.
La questione arriva davanti alla Corte suprema perché il ricorrente ritiene che la motivazione della sentenza territoriale non abbia correttamente apprezzato le dichiarazioni della parte civile e dei testimoni escussi davanti al Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che l’unico motivo di ricorso, pur formalmente ricondotto all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si risolve nella contestazione dell’erroneità della decisione, fondata su una valutazione del materiale probatorio non condivisa dal ricorrente. Questi propone una diversa lettura delle risultanze processuali, una differente ricostruzione della vicenda e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
Si tratta di operazioni non consentite al giudice di legittimità, che non può procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né adottare nuovi parametri di ricostruzione e valutazione, neppure se prospettati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Sez. 6 n. 5465 del 2020; Sez. 6 n. 47204 del 2015; Sez. 1 n. 42369 del 2006; Sez. 6 n. 22256 del 2006).
Il principio è ribadito con il richiamo alle Sezioni Unite n. 47289 del 2003: il controllo di legittimità non può spingersi alla verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. La scelta compiuta dai giudici di merito circa la prevalenza accordata a taluni elementi probatori, o la fondatezza degli assunti difensivi, resta insindacabile quando non sia espressa con affermazioni apodittiche o illogiche.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con argomenti puntuali sul piano fattuale e corretti su quello giuridico, sottolineando l’assenza di un solido apparato probatorio idoneo a corroborare le dichiarazioni della parte civile e a sostenere la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate (art. 641 cod. pen. e art. 640 cod. pen.). Quanto al dolo iniziale, la Corte ribadisce che esso può desumersi da elementi fattuali anteriori o successivi al perfezionamento dell’accordo, purché rivelatori dell’iniziale proposito dell’agente (Sez. 2 n. 5801 del 2013; Sez. 2 n. 37859 del 2010; Sez. 6 n. 16465 del 2011; Sez. 2 n. 39887 del 2015), e che la sua esclusione è stata operata con valutazione tipicamente di merito.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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