Falso grossolano irrilevante nel reato di detenzione di prodotti contraffatti (Cass. pen. Sez. II n. 41822 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto anche quando la contraffazione sia grossolana. La norma tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno: non ricorre, pertanto, l’ipotesi del reato impossibile ex art. 49 cod. pen. qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Ragusa, con sentenza del 15.06.2022, alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., unificati dalla continuazione, con sospensione condizionale della pena. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 18.03.2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata applicazione, quanto al reato di cui all’art. 474 cod. pen., della figura del c.d. falso grossolano, con conseguente configurabilità del reato impossibile; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per difetto di motivazione; il vizio di motivazione sull’aumento operato per la continuazione. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio lo ritiene manifestamente infondato, richiamando l’orientamento prevalente della legittimità già citato dal primo giudice: integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, senza che assuma rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana.
La ragione risiede nell’oggetto della tutela. La norma non protegge la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, quale affidamento dei consociati nei marchi e segni distintivi. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessaria la realizzazione dell’inganno e non ricorre il reato impossibile quando la grossolanità e le condizioni di vendita escludano in concreto che gli acquirenti siano tratti in inganno. La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 5260 del 2013 e Sez. 2 n. 16807 del 2019.
Il motivo è inoltre giudicato nuovo e generico: la questione non risulta specificamente proposta con i motivi di appello, né è precisato in cosa consista il requisito della grossolanità, mancando ogni allegazione sulla difformità dei beni sequestrati rispetto agli originali.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i motivi sono parimenti inammissibili. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte rileva la genericità del motivo di appello e ricorda che è illegittima la concessione delle generiche motivata dalla scelta del rito abbreviato, essendo tale scelta già valorizzata con la diminuzione di pena del rito alternativo. Sull’aumento per la continuazione, la Corte osserva che, nel calcolare l’incremento in modo distinto per ciascun reato satellite, il giudice non è tenuto a motivazione specifica quando individua aumenti di esigua entità, essendo escluso ogni abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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