Esigenze cautelari per reato residuo e limiti del giudice di rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 34786 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza rescindente che annulla con rinvio limitatamente al giudizio di gravità indiziaria e demanda al giudice del rinvio la rivalutazione dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari non comprime il potere del giudice di rinvio di rivalutarle in relazione al reato residuo. Il perimetro dell’effetto devolutivo dell’appello del pubblico ministero, accertato dalla sentenza di annullamento con efficacia preclusiva, si estende alle esigenze cautelari connesse a tutti i reati contestati, purché l’impugnazione abbia censurato la relativa esclusione. Il giudice del rinvio può quindi applicare la misura più afflittiva per il solo delitto residuo, valutando fatti più recenti che corroborano la presunzione di pericolosità, senza violare i limiti di cui all’art. 627 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, in sede di rinvio dopo l’annullamento parziale disposto dalla Corte di Cassazione, ha applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione e porto di armi aggravato dal metodo mafioso, respingendo l’appello del pubblico ministero in ordine al tentato omicidio. In primo grado il GIP aveva qualificato il fatto come lesioni personali aggravate e respinto la richiesta di custodia per limiti edittali; il Tribunale, in sede di appello cautelare, aveva poi applicato la misura per entrambi i delitti.
La Corte di Cassazione, con sentenza rescindente, aveva censurato la qualificazione del fatto come tentato omicidio per difetto di motivazione sull’elemento soggettivo, rinviando al giudice la rivalutazione. Il difensore ha impugnato per cassazione l’ordinanza del rinvio, deducendo la violazione degli artt. 291, 623 e 627 cod. proc. pen., per avere il Tribunale applicato la misura per il solo reato in armi, oltre i limiti della domanda cautelare del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato. La tesi difensiva, secondo cui l’appello del pubblico ministero non avrebbe investito l’esclusione delle esigenze cautelari per il delitto di armi e la sentenza rescindente avrebbe posto limiti impliciti al giudice del rinvio, non trova conforto negli atti.
Dalla stessa lettura del ricorso emerge che il pubblico ministero, con l’atto di appello, aveva chiesto l’applicazione della misura per entrambi i capi di incolpazione. Ma soprattutto dalla sentenza rescindente risulta che la Corte ha respinto la censura di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, evidenziando che questi aveva censurato le argomentazioni del giudice di prime cure, là dove escludeva l’attualità del pericolo di reiterazione in relazione al solo reato in materia di armi.
La Corte di legittimità ha poi richiamato il punto in cui la riproposizione dell’iniziale teorema accusatorio consente di ritenere che il pubblico ministero abbia argomentato anche in relazione al profilo delle esigenze cautelari. Ne deriva che, nel rispetto delle regole in tema di efficacia della sentenza di Cassazione, è accertato definitivamente e non più sindacabile che l’appello abbia contestato anche la negata sussistenza delle esigenze cautelari per il delitto residuo.
La tesi del ricorrente, secondo cui la sentenza rescindente avrebbe imposto limiti impliciti ai poteri del giudice del rinvio, non trova sostegno in alcuna norma né giustificazione nel tenore dei provvedimenti. Una volta accertato che l’impugnazione ha investito anche le esigenze cautelari e che la Corte ha rinviato al Tribunale il compito di rivalutarne concretezza e attualità, il giudice del rinvio ben poteva, nell’alveo dei suoi poteri discrezionali, rivalutare l’attualità delle esigenze connesse al reato residuo, alla luce di fatti più recenti che dimostrano la non occasionalità della condotta.
Il carattere preclusivo della sentenza rescindente impedisce di rimettere in dubbio il perimetro dell’effetto devolutivo, esteso anche al reato di armi. Il giudizio sulle esigenze è stato svolto con argomentazioni corrette e rispettose dei limiti dell’art. 627 cod. proc. pen., non censurate specificamente. Il ricorso è inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.