Revoca dell’obbligo di presentazione nel daspo: obbligo di esame degli elementi sopravvenuti (Cass. pen. Sez. III n. 21115 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligo di presentazione imposto con il provvedimento del Questore ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, la competenza a decidere sulla revoca o sulla modifica della misura appartiene al Giudice delle indagini preliminari che ha convalidato il provvedimento. Il rigetto dell’istanza di revoca non può fondarsi sul mero richiamo per relationem alla motivazione della convalida. Il giudice deve confrontarsi con gli elementi sopravvenuti allegati dalla difesa e valutare se essi, in tutto o in parte, superino la ratio decidendi posta a base della misura. È carente la motivazione che affermi la persistenza della pericolosità sociale in modo apodittico, senza esaminare il decreto di archiviazione del procedimento penale per il reato presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto dal Questore al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, con doppio obbligo di presentazione, provvedimento convalidato dal Giudice delle indagini preliminari. Il presupposto era la denunciata partecipazione a episodi di violenza in occasione di un incontro di calcio, con contestazione del concorso esterno nel delitto di rissa.

La difesa presentava istanza di revoca dell’obbligo di presentazione, allegando come elementi nuovi il provvedimento di annullamento della misura cautelare nel separato procedimento per rissa aggravata e il decreto di archiviazione. Il Giudice rigettava l’istanza, ritenendo persistente la pericolosità sociale per le stesse ragioni della convalida, richiamata per relationem. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’assenza di motivazione sulla persistenza dei presupposti.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e muove dalla premessa processuale: nel caso di provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione, la competenza su revoca o modifica spetta al Giudice delle indagini preliminari già investito della convalida. Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti conformi, ossia Sez. 3 n. 15704 del 2026 e Sez. 3 n. 24819 del 2016.

Nel merito, la Corte riconosce che è corretta in diritto l’affermazione secondo cui il presupposto della misura non è ancorato alla commissione di un reato. L’art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989 consente l’adozione della misura anche verso chi abbia incitato, inneggiato o indotto la violenza, pure quando tali condotte non integrino gli estremi del concorso nel reato. La spedizione punitiva di massa verso il locale pubblico, secondo la convalida, poteva integrare il presupposto dell’istigazione.

Il difetto non riguarda la regola sostanziale, ma il metodo della decisione. Il giudice ha richiamato per relationem la convalida senza confrontarsi con le emergenze successive. La difesa aveva prodotto il provvedimento di annullamento della misura cautelare e il decreto di archiviazione, che aveva escluso la partecipazione alla rissa e ritenuto non dimostrata la condotta di istigazione.

Tali elementi, osserva la Corte, in parte superano la ratio decidendi della convalida: manca ogni valutazione aggiornata sulla pericolosità del prevenuto idonea a fondare la misura. Il rigetto fondato sul richiamo alla convalida e su argomentazioni apodittiche è quindi carente. Ne segue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame, limitatamente all’obbligo di presentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *