Ricorribilità in Cassazione e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 1 n. 15057 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono sempre ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 111, settimo comma, Cost., poiché incidono sulla libertà personale del condannato. Tale ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ivi compresa la mancanza o la mera apparenza della motivazione, che si prospetta come violazione della norma che impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. È, invece, preclusa al giudice di legittimità ogni rivalutazione nel merito della decisione, allorché la motivazione del provvedimento impugnato esista e non sia apparente.
Il Fatto
Il condannato, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, aveva chiesto al magistrato di sorveglianza l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa a tempo pieno alle dipendenze di un’impresa edile, dal lunedì al venerdì e presso cantieri di volta in volta comunicati. L’istanza era stata rigettata sull’assunto che la natura dell’attività non avrebbe consentito di effettuare idonei controlli. Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva impugnazione, che il Tribunale di sorveglianza qualificava come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti al giudice competente. Nell’atto di impugnazione veniva invocata una rivalutazione della decisione, valorizzando la funzione rieducativa dell’attività lavorativa e la necessità di contribuire al mantenimento del nucleo familiare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, incidendo sulla libertà personale, sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge. Tale conclusione discende dal combinato disposto dell’art. 111, settimo comma, Cost. e dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen..
La Corte ha poi richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25080 del 2003, secondo cui, quando il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, poiché in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che ricorresse tale vizio. La motivazione dell’ordinanza impugnata era, infatti, esistente e non apparente, essendo calibrata sull’esigenza di assicurare adeguati controlli sul condannato, inconciliabili con la natura dell’attività lavorativa richiesta. La censura del ricorrente, volta a sollecitare una rivalutazione nel merito della decisione, si poneva pertanto al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta congrua, di euro tremila.
Nota della Redazione
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