Misure compensative fotovoltaico illegittime se imposte fuori dalla conferenza di servizi (TAR Sicilia n. 2465 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di compensazione relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili non possono essere fissate unilateralmente dal singolo Comune, ma vanno definite nell’ambito della conferenza di servizi che conclude il procedimento di autorizzazione unica. Esse devono essere concrete e realistiche, ossia correlate alle specifiche caratteristiche dell’impianto e al suo effettivo impatto ambientale e territoriale, e non possono assumere carattere meramente patrimoniale. È pertanto illegittima la delibera di Giunta che approvi uno schema tipo di convenzione imponendo la corresponsione delle compensazioni a tutti gli impianti già autorizzati e realizzati, senza alcuna valutazione del singolo caso concreto. Il legittimo affidamento sul titolo abilitativo e la competenza regionale in materia di rivisitazione dei titoli autorizzativi confermano l’illegittimità dell’iniziativa comunale.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di due impianti fotovoltaici siti nel territorio di un Comune siciliano, autorizzati nel 2010 con provvedimenti regionali rilasciati all’esito di conferenza di servizi, nella quale l’ente locale aveva espresso parere favorevole. Con delibera di Giunta n. 86 del 5 settembre 2024 il Comune ha approvato un nuovo schema tipo di convenzione per le misure di compensazione, da applicare anche agli impianti già autorizzati e realizzati, e ha chiesto alla Regione di rivisitare i titoli emessi in assenza della preventiva convenzione.
Con comunicazione del 24 settembre 2024 il Comune ha invitato la società a sottoscrivere la nuova convenzione, dalla quale sarebbe derivato l’obbligo di corrispondere le compensazioni per entrambi gli impianti. La società ha impugnato la delibera e la comunicazione davanti al TAR Sicilia, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare con fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003, che vieta di subordinare l’autorizzazione a misure di compensazione a favore di Regioni e Province. Richiama poi la Corte cost. n. 119 del 2010, che ha distinto le misure di compensazione dalle misure di mitigazione e riequilibrio ambientale, ammettendo gli accordi che prevedano le prime e confermando il divieto di compensazioni patrimoniali imposte come condizione del titolo.
Il passaggio decisivo è individuato nelle Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, allegato 2. Sul piano procedurale esse stabiliscono che le compensazioni siano definite in conferenza di servizi e non possano essere unilateralmente fissate da un singolo Comune. Sul piano oggettivo escludono le misure di carattere meramente patrimoniale, ammettendo solo quelle ambientali e territoriali entro il limite del 3 per cento dei proventi. Sul piano soggettivo le consentono solo in presenza di concentrazioni territoriali di attività e impianti ad elevato impatto.
Il Tribunale verifica l’operatività di tale disciplina anche in ambito regionale, richiamando l’art. 105 legge reg. Sic. n. 11/2010 e il decreto presidenziale attuativo del 18 luglio 2012, che rinvia alle Linee guida statali anche per il fotovoltaico.
Su queste basi gli atti impugnati sono dichiarati illegittimi per due ragioni assorbenti. Anzitutto le misure derivano da un’iniziativa autonoma e unilaterale del Comune, assunta fuori dalla conferenza di servizi. In secondo luogo manca ogni considerazione sulle caratteristiche e dimensioni dell’impianto e sul suo impatto ambientale, con la conseguenza che le misure non sono concrete e realistiche e non emerge alcuna correlazione tra obblighi imposti e impatto effettivo.
Il ricorso è quindi accolto con annullamento degli atti e assorbimento delle restanti censure. Le spese sono compensate, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione comunale, in quanto sottratto alla potestà compensativa del giudice.
Nota della Redazione
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