Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1988 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, senza che rilevi la natura della pretesa azionata. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: la dimensione esatta dell’obbligo discende dal titolo e dalle norme applicabili. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza dell’amministrazione debitrice va dichiarata. L’entità delle somme indicate dal creditore non è vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. In caso di perdurante inerzia, si nomina il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente la somma di euro 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di carta elettronica del docente per tre anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ex art. 124 disp. att. c.p.c., ed era stata notificata.

L’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale ha poi precisato la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve alla sola funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il collegio ha quindi verificato il presupposto temporale dell’azione esecutiva. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione che trovano titolo nel provvedimento.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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