Parere soprintendenza vincolato e divieto di rimessione in pristino nel condono (TAR Sicilia n. 2472 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, l’atto con cui la Soprintendenza rigetta la pratica di condono costituisce esercizio di una funzione consultiva endoprocedimentale e non può contenere l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Nei procedimenti di sanatoria straordinaria l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili: in assenza dei presupposti di legge della sanabilità esso assume carattere vincolato e non richiede alcun approfondimento sul merito paesaggistico. In area vincolata il condono è ammesso solo per gli abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1, con esclusione degli interventi che comportano nuovi volumi o superfici.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un fabbricato regolarmente edificato in epoca anteriore al 1° settembre 1967, sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Con istanza ai sensi della legge n. 326/2003 ha chiesto la regolarizzazione di un balcone con modifica di una finestra in porta e l’utilizzo della copertura di una veranda posta al piano terra.
Il Comune ha dapprima disposto di non farsi luogo al rilascio della concessione in sanatoria, poi ha annullato in autotutela quel provvedimento riattivando l’iter per l’acquisizione del nulla osta dell’autorità preposta al vincolo. La Soprintendenza, invece di esprimere il parere richiesto, ha rigettato l’intera pratica e ordinato la rimessione in pristino dei luoghi entro novanta giorni. Da qui il ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scompone l’atto impugnato in due parti. Quanto al rigetto della pratica, la censura è infondata: ai fini della condonabilità delle opere abusive in area vincolata il provvedimento di sanatoria richiede necessariamente il previo parere favorevole dell’autorità di tutela, e il procedimento non è disciplinato dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ma dalla disciplina speciale del condono, di maggior rigore (richiamata Cass. pen., sez. III, n. 388 del 2022).
Quanto all’ordine di rimessione in pristino, la censura coglie nel segno. La Sezione ribadisce che nei procedimenti di sanatoria straordinaria l’ente di tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004. L’atto, per la sua natura endoprocedimentale, non può contenere l’ordine di ripristino, che costituisce esplicazione di un potere estraneo alla competenza dell’organo consultivo (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 978 del 2024, confermata da C.G.A.R.S. n. 715 del 2024).
Nessuna contraddittorietà è ravvisabile, perché la Soprintendenza si è pronunciata per la prima volta sull’istanza e il precedente provvedimento era riferibile al Comune. Il Collegio esclude poi la fondatezza del secondo motivo: il parere è vincolato, poiché l’opera consiste in una veranda coperta in ampliamento e in un balcone, con aumento di superficie e volumetria, realizzata dopo l’imposizione del vincolo. Restauro, risanamento conservativo e manutenzione presuppongono l’inalterata volumetria, mentre qui si è prodotto un incremento di superfici e volumi.
Il terzo motivo è respinto alla luce della Corte cost. n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la norma regionale di interpretazione autentica: l’art. 24 l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003, incluso il limite del comma 27, lett. d), ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. La circolare regionale n. 2/2022 si limita a recepire tale orientamento. Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento parziale della nota e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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