Misure di prevenzione ambientale imponibili solo al responsabile dell’inquinamento (Cons. Stato n. 5593 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione delle misure ambientali imposte dall’amministrazione non dipende dal nomen iuris adottato nel provvedimento, ma dalla concreta funzione tecnico-operativa degli interventi. Ai sensi degli artt. 240 e 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, al proprietario o gestore incolpevole del sito possono essere richieste esclusivamente misure di prevenzione in senso stretto, caratterizzate dall’immediatezza e dalla finalità di fronteggiare una minaccia imminente, realizzabili in condizioni di somma urgenza. Ove il danno ambientale si sia già verificato, gli interventi di contenimento e di messa in sicurezza d’emergenza assumono natura sostanzialmente ripristinatoria e ricadono sul solo responsabile dell’inquinamento. La loro imposizione al soggetto incolpevole, quando si tratti di opere complesse, onerose e protratte nel tempo, viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e personalità della responsabilità ambientale.

Il Fatto

Una società operante nel settore del gas naturale, titolare di una concessione mineraria e subentrata nella titolarità del pozzo, comunicava alla Regione il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per alcuni parametri del terreno e delle acque sotterranee, trasmettendo il piano di caratterizzazione ambientale. Il piano veniva approvato con prescrizioni, ma la società rappresentava di non voler dare spontanea esecuzione alle attività, qualificandosi come gestore incolpevole del sito.

La Regione ingiungeva allora alla società, quale gestore minerario, di adottare le misure di prevenzione previste dall’art. 245 del d.lgs. n. 152/2006. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo le misure di natura preventiva e non sanzionatoria. La società ha proposto appello, deducendo l’erronea qualificazione degli interventi, il difetto di istruttoria e la genericità dell’ordine.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla distinzione tra obblighi del responsabile della contaminazione e obblighi del proprietario o gestore incolpevole. L’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 impone a quest’ultimo di adottare misure di prevenzione e di informare le autorità, ma va coordinato con l’art. 240, comma 1, lett. i), che definisce tali misure come interventi immediati contro una minaccia imminente per la salute o l’ambiente.

Richiamando la giurisprudenza di Sezione e le Sezioni Unite n. 3077 del 2023, il Collegio ribadisce che solo al responsabile possono essere imposti interventi ripristinatori e di messa in sicurezza, mentre al soggetto incolpevole sono esigibili esclusivamente misure preventive in senso stretto.

La differenza tra prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza emerge dal coordinamento degli artt. 242, 245 e 304. Le misure di prevenzione presuppongono due requisiti indefettibili: una minaccia imminente di danno non ancora verificatosi e interventi immediati, realizzabili entro ventiquattro ore. Quando invece la contaminazione è già in essere, l’intervento non previene il danno, ma ne contiene le conseguenze, assumendo natura ripristinatoria e ricadendo sul responsabile.

Ne deriva che le misure preventive esigibili dal proprietario incolpevole trovano fondamento in una responsabilità da posizione, di natura solidaristica e precauzionale, che incontra il proprio limite nella necessaria natura minimale e immediata degli interventi. Non è consentito estendere tale obbligo fino a ricomprendervi opere strutturali, complesse o particolarmente onerose.

Nel caso concreto, la Regione aveva richiesto attività per “tenere in sicurezza il sito”, quali piezometri, sistemi di emungimento, trattamenti delle acque e confinamento idraulico: interventi strutturalmente complessi e protratti, incompatibili con il termine di ventiquattro ore. Quanto al secondo motivo, l’amministrazione non aveva chiarito le specifiche misure né si era confrontata con le risultanze tecniche dell’appellante, e aveva imposto l’adozione prima di acquisire i pareri tecnici richiesti: donde la carenza istruttoria e la contraddittorietà procedimentale. L’appello è dunque accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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