Concessioni demaniali marittime, improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Toscana n. 1258 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, manifestata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non essendo più ravvisabile una utilità concreta e attuale conseguibile attraverso il sindacato giurisdizionale. Il giudice dichiara pertanto l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia oggetto del contendere, tale da integrare i giusti motivi richiesti dall’art. 92 cod. proc. civ..

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative, ha adito il TAR Toscana per ottenere l’accertamento della natura pluriennale di durata indefinita del rapporto e, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione, la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. La controversia si inserisce nel contesto del contenzioso sulle concessioni demaniali marittime, segnato dalle note vicende normative susseguitesi dal 2022 al 2024.

Nel corso del giudizio, all’udienza pubblica del 10 giugno 2026, nessuno è comparso per le parti. La ricorrente ha depositato dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese; la parte resistente, non comparsa, aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità, insistendo per il favore delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, chiamata la causa per la verifica dell’interesse alla decisione, nessuno è comparso per le parti. La ricorrente ha comunque versato in atti una dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia.

La parte resistente, già con precedente dichiarazione versata in atti, aveva preso atto della sopravvenuta improcedibilità, richiedendo il favore delle spese. Le posizioni delle parti risultano pertanto convergenti nel riconoscere il difetto sopravvenuto dell’interesse.

Alla luce di quanto rappresentato congiuntamente, il Tribunale considera venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, con assorbimento di ogni altra questione.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia. Tale assetto integra i giusti motivi che consentono la deroga al criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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