Accesso al diario clinico: l’ostensione tardiva in giudizio non esclude la soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 2805 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, pur seguendo lo schema impugnatorio, ha natura sostanziale di giudizio sul rapporto ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm., essendo diretto all’accertamento del diritto all’ostensione e non alla mera eliminazione dell’atto. La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del giudizio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 6, cod. proc. amm., ove soddisfi integralmente l’interesse del ricorrente. In tal caso, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e restano a carico dell’Amministrazione che abbia resistito sino all’esito satisfattivo. La mancata utilizzazione della modulistica aziendale non legittima l’Amministrazione a soprassedere alla domanda di accesso. La nuova istanza di accesso basata su fatti sopravvenuti non è mera reiterazione della precedente e il relativo diniego non ha carattere confermativo.
Il Fatto
Un paziente, in carico presso i servizi psichiatrici territoriali di un’ASST, presentava un’istanza di accesso per ottenere copia per estratto del diario clinico relativo a un determinato periodo. L’Amministrazione rispondeva in modo non perspicuo, invitando a seguire una procedura aziendale. L’interessato reiterava la richiesta, integrandola con la domanda di copia della cartella clinica, ma l’Amministrazione serbava silenzio. Avverso il silenzio-rigetto formatosi, l’interessato proponeva ricorso dinanzi al TAR.
Solo dopo la notifica del ricorso, l’Amministrazione provvedeva a consegnare parte della documentazione richiesta e, successivamente, la restante documentazione, dichiarando di aver pienamente soddisfatto le pretese del ricorrente e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del giudizio in materia di accesso, richiamando il costante orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti, sicché il giudizio si atteggia quale giudizio sul rapporto e non quale giudizio di mero annullamento. Da tale premessa discendono conseguenze rilevanti in ordine agli atti sopravvenuti di riesercizio del potere: il ricorrente non è tenuto a impugnarli con motivi aggiunti, poiché l’accertamento del diritto contenuto in sentenza si impone su ogni successiva determinazione dell’Amministrazione, mentre il giudice deve valutare se l’ostensione sopravvenuta abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato, rendendo non più necessaria la pronuncia di merito.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ha escluso che la domanda di accesso successiva, trasmessa dal ricorrente nel mese di aprile, potesse considerarsi mera reiterazione della precedente, essendo basata su circostanze sopravvenute; pertanto, la risposta fornita dall’Amministrazione rispetto a essa è stata ritenuta estranea al thema decidendum del giudizio.
Quanto alla domanda originaria del 30 gennaio e alla sua integrazione del 4 febbraio, il Collegio ha ravvisato gli estremi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 6, cod. proc. amm., risultando soddisfatta la pretesa azionata. Il riferimento alla cartella clinica contenuto nella seconda istanza, pur non corretto, è stato ricondotto alla risposta iniziale non perspicua dell’Amministrazione, poi superata dal riscontro satisfattivo.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha affermato che esse seguono il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente. Ha inoltre precisato che la modulistica predisposta dall’Amministrazione costituisce un mero ausilio al privato per la compilazione delle istanze, il cui mancato utilizzo non autorizza l’Amministrazione a soprassedere alla domanda di accesso, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia. L’Amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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