Difformità tra contestazione e giudizio immediato non comporta nullità (Cass. pen. Sez. 6 n. 16229 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio immediato c.d. custodiale, disciplinato dall’art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari è vincolato ad accogliere la richiesta del pubblico ministero per il reato per cui l’indagato sia in stato di custodia cautelare sulla base di un’ordinanza definitiva, senza effettuare alcuna valutazione in ordine all’evidenza della prova, salvo che l’ordinanza sia stata nel frattempo revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difformità tra la contestazione provvisoria contenuta nell’ordinanza cautelare e l’imputazione contenuta nel decreto di giudizio immediato è evenienza fisiologica del rito, purché non integri una modificazione sostanziale dell’accusa; le modalità di pagamento dell’utilità corrisposta non attengono agli elementi costitutivi del reato di corruzione. Il sindacato del giudice del dibattimento sulla sussistenza dei requisiti del decreto è limitato alla verifica che la richiesta non sia stata preceduta da un valido interrogatorio o invito a presentarsi.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati per il reato di corruzione propria, dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato limitatamente a tale capo, con conseguente revoca delle confische e delle statuizioni civili. Secondo i giudici di appello, il decreto sarebbe stato nullo perché gli imputati non erano stati posti in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa: l’imputazione definitiva presentava una difformità rispetto alla contestazione cautelare in ordine alle modalità di pagamento dell’autovettura costituente parte dell’utilità corruttiva e all’identità del soggetto pagatore; inoltre, l’evidenza probatoria si sarebbe fondata anche su una consulenza tecnica depositata dopo l’applicazione della misura cautelare, su cui gli imputati non erano stati interrogati.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Una delle difese eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, per intervenuta notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per i medesimi fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la sopravvenuta carenza di interesse del pubblico ministero. La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, costituisce atto endoprocedimentale e doveroso, al fine di evitare la stasi del procedimento, che non produce effetti sananti della nullità dichiarata né implica rinuncia implicita all’impugnazione, essendo la rinuncia nel processo penale sempre espressa e soggetta ai termini di cui all’art. 589 cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha chiarito che l’immediato custodiale ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha presupposti diversi rispetto al giudizio immediato ordinario: mentre quest’ultimo richiede l’evidenza della prova, il rito custodiale presuppone soltanto l’esistenza di un titolo cautelare definitivo. L’interpretazione letterale e sistematica della norma conferma che al giudice per le indagini preliminari non è demandata alcuna valutazione di evidenza probatoria, essendo egli vincolato ad accogliere la richiesta, salvo revoca o annullamento dell’ordinanza per insussistenza dei gravi indizi.
Quanto alla difformità tra contestazione cautelare e imputazione definitiva, essa è fisiologica nel sistema, atteso che l’ordinanza cautelare richiede la sola descrizione sommaria del fatto, mentre il decreto di giudizio immediato esige l’enunciazione chiara e precisa ai sensi dell’art. 456, comma 1, cod. proc. pen. La nullità può derivarne solo quando la diversità attenga agli elementi costitutivi del reato, determinando una modificazione sostanziale dell’accusa. Nel caso di specie, il fatto di corruzione — accordo corruttivo, promessa o dazione di utilità, atto contrario ai doveri d’ufficio — era contestato in modo conforme; le modalità di pagamento dell’autovettura non integrano gli elementi costitutivi del reato. La Corte di appello, valorizzando tali profili, aveva in realtà operato un sindacato sull’evidenza della prova, che nel rito custodiale le era precluso.
Analogamente, con riferimento alla consulenza tecnica sopravvenuta, la Corte ha rilevato che gli imputati erano stati interrogati sulla creazione della provvista per il pagamento delle tangenti, essendo la contestazione identica a quella del decreto; il giudice di appello aveva nuovamente compiuto un apprezzamento di merito sull’evidenza probatoria, non consentito. Il sindacato del giudice del dibattimento sul decreto di giudizio immediato è circoscritto alla verifica che la richiesta sia stata preceduta da un valido interrogatorio o da un valido invito a presentarsi, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.; nella specie, tali presupposti non ricorrevano. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
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Nota della Redazione
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