Misure di prevenzione: ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. V n. 11747 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575. Rientrano nella nozione i soli vizi di mancanza della motivazione e di motivazione meramente apparente, quali ipotesi di violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione, ovvero il travisamento della prova per omissione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., salvo che l’errore abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo tale da trasfondersi in motivazione apparente o inesistente.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con decreto del 17.06.2024, confermava il provvedimento con cui il tribunale, sezione misure di prevenzione, aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni.
Il ricorrente ha impugnato il decreto con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attualità della pericolosità sociale. Ha contestato la valorizzazione di reati risalenti e di fatti avvenuti in carcere, la contraddittorietà della motivazione sull’osservanza delle prescrizioni dopo la scarcerazione e l’uso della mancanza di occupazione come indice di pericolosità. Il sostituto procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, categoria che comprende i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente. È quindi inammissibile il ricorso che denunci contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione, o che faccia valere vizi non tali da rendere la motivazione del tutto carente dei requisiti minimi di coerenza e logicità.
Il principio ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite n. 33451 del 29.5.2014, che hanno escluso dal novero dei vizi deducibili l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare solo la motivazione inesistente o meramente apparente. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che non configura vizio di motivazione mancante la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione dal giudice o risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento.
In questa prospettiva, la Corte ribadisce che il vizio di travisamento della prova per omissione è estraneo al giudizio di legittimità, a meno che non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge.
Nel caso concreto, la corte territoriale ha puntualmente disatteso le doglianze difensive con motivazione approfondita. Ha sottolineato che la pericolosità sociale del prevenuto, radicata nell’inserimento in un’articolazione territoriale dell’organizzazione di stampo mafioso, non viene meno per il solo decorso del tempo, in mancanza di concreti elementi di allontanamento dal contesto criminale. Ha poi osservato che l’osservanza delle prescrizioni dopo la scarcerazione del luglio 2021 costituisce comportamento obbligatorio e dato neutro, non emergendo segni di interruzione dei vincoli con il sodalizio. Ha infine valorizzato le manifestazioni antisociali in costanza di detenzione e la nota della Questura del 15.11.2023.
Esclusa la configurabilità del vizio di omessa o apparente motivazione, le censure difensive rivelano la loro natura di rilievi sulla motivazione, peraltro generici, con cui si propone una lettura alternativa degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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