La remissione di querela in Cassazione prevale sull’inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. V n. 8037 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato e prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso. Il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla d’ufficio, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. La sopravvenuta causa estintiva impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l’eliminazione delle statuizioni civili. Le spese processuali restano a carico della querelante, in conformità a quanto disposto nell’atto di remissione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di diffamazione. L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione sulla carenza dell’elemento oggettivo del reato; violazione di legge in ordine al bene giuridico della reputazione; vizio di motivazione sul riconoscimento dell’esimente della critica politica.

Nelle more del giudizio di legittimità la persona offesa depositava atto di remissione di querela, con contestuale accettazione dell’imputato e revoca della costituzione di parte civile. Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, era stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il ricorso è inammissibile con riferimento ai motivi formulati. L’ordito motivazionale della sentenza impugnata non presenta illogicità manifeste né violazioni di legge e risulta conforme ai principi di diritto in materia. Le doglianze, inoltre, appaiono reiterative di quelle già proposte in appello.

Tale rilievo non esaurisce però la decisione. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini: la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, se ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità. Il giudice di legittimità è tenuto a rilevarla e dichiararla, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

Nel caso concreto la condizione di tempestività sussiste. Ne consegue che la remissione, operata dalla persona offesa e accettata dall’imputato, produce l’estinzione del reato, assorbendo ogni altra questione.

In ragione di tale sopravvenuto e assorbente motivo, la sentenza viene annullata senza rinvio. La Corte dispone altresì l’eliminazione delle statuizioni civili, conseguente alla revoca della costituzione di parte civile. Le spese processuali sono poste a carico della querelante, come previsto nell’atto di remissione, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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