Bancarotta impropria da operazioni dolose e reato a forma libera (Cass. pen. Sez. V n. 11745 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall. è reato a forma libera e si integra con una condotta, attiva od omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge. Esso non richiede un singolo atto di pregiudizio patrimoniale, ma una pluralità di atti funzionalmente coordinati, eziologicamente idonei a cagionare il fallimento, dei quali solo la valutazione sistematica consente di cogliere la causa concreta. Tra i doveri dell’amministratore rientra il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture contabili, che al termine del mandato deve essere consegnata secondo i principi generali del rapporto organico e il disposto dell’art. 2487-bis cod. civ.; l’amministratore cessato risponde della mancata effettiva tenuta nel periodo di gestione, salvo prova del fatto a lui non imputabile. L’obbligo di consegna al curatore ex art. 86 l. fall. discende direttamente dalla legge e prescinde da una specifica richiesta del curatore.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, confermando la condanna di primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile di bancarotta impropria da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale. Nella qualità di amministratore di una s.r.l. dichiarata fallita, egli avrebbe emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, cumulando un debito verso l’Erario di oltre 43 milioni di euro, così cagionando il fallimento della società, e avrebbe omesso di tenere le scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi: l’insussistenza della bancarotta impropria, per avere i giudici di merito ricostruito solo i tratti oggettivi della frode fiscale e per la contraddittorietà logica del capo d’imputazione; l’insussistenza della bancarotta documentale, per avere egli consegnato la contabilità al liquidatore senza formalità e per non avere avuto conoscenza del fallimento; il trattamento sanzionatorio, per il bilanciamento delle attenuanti generiche ritenuto in termini di equivalenza senza reale motivazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte ricorda che il reato di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall. è a forma libera e si struttura intorno a una modalità di pregiudizio patrimoniale non discendente da un singolo atto, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati. Non rileva il compimento di una singola azione dannosa, ma solo la pluralità di atti tra loro concatenati, dalla cui valutazione sistematica emerge la causa concreta dell’operazione e il pregiudizio subito dalla società (Sez. V n. 12945 del 2020; Sez. V n. 44103 del 2016).
Nel caso concreto entrambi i giudici di merito hanno ricostruito il meccanismo fiscale connesso all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti non per accertare i reati fiscali, ormai prescritti, ma perché tale è stata la modalità di condotta del ricorrente: la costante emissione di false fatture, che ha generato il progressivo accumulo di un imponente debito tributario e, con esso, il dissesto. Quanto alla pretesa inconciliabilità logica tra i capi d’imputazione, entrambi i giudici hanno ritenuto accertata la sola emissione, non l’annotazione in contabilità delle fatture, con conseguente eccentricità della censura.
Il secondo motivo è infondato. Tra i doveri dell’amministratore rientra l’obbligo personale di tenere e conservare le scritture contabili; al termine del mandato l’amministratore uscente ha il dovere di consegnarle, in applicazione dei principi generali del rapporto organico, esplicitati dall’art. 1713, primo comma, cod. civ. in tema di mandato, e in adempimento dell’art. 2487-bis cod. civ., che nel disciplinare l’apertura della fase liquidatoria prevede la redazione del relativo verbale. Accertato il mancato rinvenimento delle scritture relative al periodo di gestione, sarebbe stato onere del ricorrente provare che esso era dipeso da fatto a lui non imputabile. La consegna senza formalità è rimasta mera allegazione, priva di riscontro.
Anche la dedotta mancata conoscenza del fallimento resta allo stato di mera allegazione, prospettata solo in cassazione e incompatibile con le forme di pubblicità legale della sentenza dichiarativa (art. 17 l. fall., oggi art. 49 CCI) e con l’intero procedimento prefallimentare (art. 15 l. fall., oggi art. 40 CCI). Irrilevante è poi la circostanza che la documentazione non fosse stata richiesta dal curatore: l’imprenditore fallito ha lo specifico obbligo di consegnare agli organi della procedura tutte le scritture contabili inerenti all’impresa (art. 86 l. fall., oggi art. 194 CCI). Tale obbligo si distingue da quello relativo al decreto di convocazione e alla sentenza dichiarativa, che attengono alla sola documentazione degli ultimi tre anni, e riguarda tutta la documentazione conservata, quindi gli ultimi dieci anni di attività. Esso discende direttamente dalla legge e prescinde da una specifica richiesta del curatore.
Il terzo motivo è inammissibile. Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione. La Corte d’appello ha evidenziato la congruità del trattamento sanzionatorio, motivando sulla esclusa prevalenza delle attenuanti generiche. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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