Segnalazioni ex art. 25-novies solo dopo la scadenza del termine (ABF Collegio di Roma n. 2669 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure protettive e le misure cautelari disposte dal tribunale nel contesto degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza comprendono, tra le “azioni o condotte” dei creditori che non possono pregiudicare l’esito delle trattative, anche le segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia e alla Centrale dei Rischi. Le segnalazioni eseguite nel periodo di efficacia di tali misure sono pertanto illegittime e l’intermediario deve provvedere alla relativa cancellazione. L’Arbitro Bancario Finanziario difetta invece di poteri costitutivi e non può ordinare il ripristino degli affidamenti revocati, né condannare a un facere infungibile. La revoca dei fidi e la richiesta di rientro, ove intervenute dopo la scadenza delle misure cautelari, costituiscono legittimo esercizio del diritto contrattuale.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore individuale, ha adito l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la cancellazione delle segnalazioni eseguite a proprio carico sui sistemi di informazione creditizia e in Centrale dei Rischi, il ripristino degli affidamenti revocati e il risarcimento del danno. Secondo la prospettazione, le iscrizioni pregiudizievoli sarebbero state effettuate in violazione delle misure adottate dal Tribunale di Urbino nell’ambito di una composizione negoziata della crisi e, in seguito, dell’accesso a un concordato semplificato.
La resistente ha eccepito il difetto di previo reclamo e l’incompetenza dell’Arbitro, sostenendo che la questione avrebbe richiesto l’interpretazione dei provvedimenti giudiziari. Nel merito ha dedotto la legittimità del proprio operato, essendo le segnalazioni intervenute dopo la scadenza delle misure cautelari e la revoca degli affidamenti in un momento in cui erano vigenti le sole misure protettive.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di mancanza del previo reclamo. Gli scambi di posta elettronica certificata intercorsi tra maggio e luglio 2025, anteriori al ricorso, avevano ad oggetto proprio la revoca degli affidamenti e l’illegittimità delle segnalazioni. Le Disposizioni della Banca d’Italia definiscono il reclamo come ogni atto con cui il cliente contesta in forma scritta un comportamento dell’intermediario, purché il ricorso abbia ad oggetto la stessa questione: funzione pienamente assolta dalle comunicazioni richiamate.
Quanto al ripristino degli affidamenti, il Collegio ha escluso di poterlo disporre. Le Disposizioni consentono di sottoporre all’Arbitro controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, senza contemplare poteri costitutivi o forme di esecuzione in forma specifica. La domanda sottendeva però anche l’accertamento dell’illegittimità delle condotte e l’eventuale risarcimento, sicché il merito andava esaminato.
Nel merito, è stata respinta l’eccezione di incompetenza: la controversia non investe la natura o il contenuto di un provvedimento giudiziario, ma solo la rispondenza a un dispositivo determinato del comportamento dell’intermediario. Muovendo dalla nozione di misure protettive di cui all’art. 2, lett. p), d.lgs. n. 14/2019, il Collegio ha ritenuto che esse ricomprendano le segnalazioni contestate quali “azioni o condotte” del creditore. Le misure cautelari e protettive sono state considerate efficaci dal 27 agosto 2024 al 27 febbraio 2025, non ostando la mancata indicazione delle sole cautele nel dispositivo, posto che il giudice aveva provveduto su un’istanza di proroga di entrambe.
Dalla documentazione è emerso che per alcuni mutui le segnalazioni erano state sospese solo a partire dal 30 novembre 2024, mentre per mensilità precedenti erano stati segnalati plurimi ritardi. In relazione a tali posizioni la condotta dell’intermediario è stata ritenuta contraria alle misure, con conseguente illegittimità delle segnalazioni e ordine di cancellazione.
Non altrettanto per la revoca degli affidamenti, avvenuta in aprile 2025, quando erano vigenti le sole misure protettive ex art. 54 d.lgs. n. 14/2019, che impediscono azioni esecutive e cautelari ma non la revoca dei fidi. Il ricorso è stato quindi respinto nel resto.
Nota della Redazione
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