Trasparenza della rendicontazione periodica e buona fede nel rapporto di conto corrente (ABF Collegio di Napoli n. 4613 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che redige la rendicontazione periodica del conto corrente aggregando in un’unica voce componenti eterogenee per causale e periodo di competenza, e omettendo di indicare costi strettamente connessi al conto e al suo utilizzo, viola gli obblighi di trasparenza e chiarezza che gravano sul professionista. La condotta dell’intermediario è censurabile anche sul piano della buona fede quando non si attivi per proporre un prodotto adeguato alle esigenze del cliente e ritardi l’accesso alle informazioni, ostacolando la piena consapevolezza. Accertato l’inadempimento, il diritto alla restituzione delle somme può essere riconosciuto in via equitativa, in misura corrispondente ai costi applicati in assenza di adeguata rappresentazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso nel 2022 presso la banca resistente, lamenta l’applicazione di costi ritenuti sproporzionati: spese annue per conteggio interessi e competenze pari a € 518,96, commissioni di € 4,50 per ciascuna operazione e bonifico, con un canone privo di operazioni incluse. Sostiene di non aver compreso l’incidenza economica degli addebiti e di essere un soggetto anziano, privo di strumenti digitali, affidatosi alla gestione del consulente bancario.
Dopo la comunicazione di recesso della banca, il ricorrente ha contestato anche la sottoscrizione di una polizza assicurativa, ritenendo apocrifa la firma e ottenendone il rimborso. Ha quindi adito l’Arbitro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle commissioni, la violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza e la condanna al rimborso. La banca ha eccepito la conformità dei costi alle previsioni contrattuali, richiamando una proposta di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 118 t.u.b. e il Documento di Sintesi aggiornato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la corrispondenza tra i costi applicati e gli impegni contrattuali. L’analisi degli estratti conto evidenzia addebiti per oltre € 600,00 al trimestre, a fronte di una giacenza media di circa € 34.000,00 nel 2024. Tali importi risultano composti da spese di liquidazione periodica, costi per operazioni a pagamento e spese di bollo e invio documenti. Su questo piano non si accerta un disallineamento rispetto alle condizioni pattuite.
La valutazione cambia sul fronte della trasparenza della rendicontazione periodica. I rendiconti recano indicazione anche aggregata dei costi, ma con modalità confusive: la voce di più diretto interesse, “uscite, addebiti vari”, tiene insieme componenti eterogenee per causale e periodo di competenza, tra cui spese di gestione del mese precedente, costi del servizio di acquiring applicati da un intermediario terzo e altri pagamenti non precisati. Nella sezione di riepilogo mancano costi strettamente connessi al conto, come quelli di e-banking e di acquiring POS.
Il Collegio riconosce quindi che l’intermediario è incorso in una condotta non trasparente, lesiva degli obblighi di chiarezza gravanti sul professionista, in particolare nella redazione delle clausole dedicate ai costi. Ritiene inoltre non invocabile l’art. 124 bis t.u.b., che impone al finanziatore di valutare l’interesse del cliente, né un obbligo di verifica di adeguatezza analogo a quello di ambito Mifid.
Sul piano della buona fede, tuttavia, il comportamento della banca è censurabile. Il prodotto si rivela funzionalmente inadeguato rispetto alle esigenze del cliente, soprattutto dopo l’adesione ai servizi di acquiring POS, che hanno moltiplicato le transazioni trimestrali di importo modesto, ciascuna gravata dal costo unitario di € 4,50. Sarebbe occorsa una diversa configurazione, con un numero congruo di operazioni esenti. La banca non si è fatta parte attiva per proporre un prodotto più congruo e ha ritardato l’accesso alle informazioni, fornendo chiarimenti solo a seguito di reclamo formale.
Accertato l’inadempimento degli obblighi di buona fede, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente alla restituzione di € 1.464,00, calcolato in via equitativa, e dispone il contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 118 TUB – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
- Art. 124-bis TUB – Verifica del merito creditizio