Ritardo svincolo conto dopo rinuncia pignoramento e danno indisponibilità (ABF Collegio di Roma n. 2668 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permanere del vincolo sul conto corrente oltre la sopravvenuta estinzione del pignoramento integra un comportamento illegittimo dell’intermediario, tenuto allo svincolo immediato una volta ricevuta la comunicazione della rinuncia del creditore pignorante. La privazione della disponibilità di una somma di denaro, in ragione del principio di naturale fecondità del denaro, cagiona un danno al cliente, liquidabile in via equitativa. La controversia sul mancato o ritardato svincolo attiene alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale e rientra nella competenza dell’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta il ritardo nello sblocco del conto presso l’intermediario resistente dopo la comunicazione della rinuncia al pignoramento da parte del creditore. Espone che il pignoramento era stato notificato il 23 maggio 2025 e che, a seguito del pagamento integrale del debito, il creditore aveva comunicato la propria rinuncia il 9 giugno 2025 con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato anche all’intermediario.
Il conto era rimasto bloccato fino al 3 luglio 2025, con sblocco solo dopo diffida del 30 giugno 2025. Il ricorrente domanda il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e la cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli. L’intermediario replica di aver rimosso il vincolo dopo le verifiche e i tempi tecnici necessari, di aver riscontrato ogni reclamo e di non aver disposto segnalazioni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Le controversie relative al mancato o ritardato svincolo di un conto precedentemente pignorato riguardano condotte attive o omissive rilevanti sul piano della corretta esecuzione del rapporto contrattuale e non modalità di esecuzione del pignoramento. Richiamando Coll. Roma, dec. n. 3584 del 2025, il Collegio conferma la propria competenza.
Nel merito, la documentazione attesta in modo inequivocabile che il 9 giugno 2025 il creditore pignorante comunicò la rinuncia al pignoramento anche all’intermediario. L’intermediario comunicò l’eliminazione dei vincoli solo il 4 luglio 2025, dopo aver ricevuto una comunicazione dal ricorrente il 30 giugno 2025. Il conto è dunque rimasto illegittimamente vincolato per più di tre settimane dopo la rinuncia.
Il Collegio accerta pertanto una condotta illegittima dell’intermediario per non aver provveduto all’immediato svincolo una volta ricevuta la comunicazione di rinuncia. Sul danno, richiamando il precedente Coll. Roma, dec. n. 3584 del 2025, il Collegio osserva che, in ragione del principio di naturale fecondità del denaro, la privazione della disponibilità di una somma di denaro ad opera dell’intermediario non può non cagionare un danno al cliente. Il risarcimento è determinato in via equitativa in euro 100,00.
Respinge invece le ulteriori domande. Quanto alla cancellazione di segnalazioni negative in banche dati private, non risulta documentata alcuna segnalazione a carico del ricorrente e l’intermediario ha precisato di non averne disposta alcuna. Quanto al mancato riscontro sulla richiesta di attestazione degli effetti del pignoramento, in atti è documentato il riscontro fornito con messaggio di posta elettronica del 26 agosto 2025.
Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per il ritardo nello sblocco e dispone che corrisponda al ricorrente euro 100,00 a titolo di risarcimento, determinato in via equitativa, respingendo nel resto. Dispone inoltre il contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di euro 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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