TFR pubblicistico esigibile alla cessazione giuridica del rapporto a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9547 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, seguita dall’assunzione in ruolo e dalla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro presso la stessa amministrazione, il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto. L’esigibilità del TFR è ancorata alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro, non alla cessazione dell’iscrizione al fondo gestito dall’INPS, dovendosi applicare anche al settore pubblico la disciplina dell’art. 2120 cod. civ. L’eventuale continuità temporale di più rapporti di lavoro resta irrilevante, assumendo esclusivo rilievo la cesura giuridica tra gli stessi. La natura anche retributiva, oltre che previdenziale, del TFR pubblico esclude che la sua frazionabilità possa essere negata in forza del collegamento con il rapporto previdenziale.

Il Fatto

Il lavoratore aveva chiesto al Tribunale di Bologna la condanna dell’INPS a liquidare il trattamento di fine rapporto maturato al termine di un periodo di lavoro a tempo determinato svolto alle dipendenze di un ente locale tra il settembre 2014 e il maggio 2015. A quel primo rapporto aveva fatto seguito, presso il medesimo ente, un nuovo rapporto a tempo indeterminato ancora in essere.

Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Bologna aveva rigettato l’appello dell’INPS. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la qualificazione del TFR pubblicistico e l’applicazione della disciplina privatistica.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i due motivi per la loro stretta connessione e li ritiene infondati. In via preliminare osserva che il ricorso si limita a contestare genericamente le conclusioni della Corte territoriale, profilo di inammissibilità che però non assume rilievo decisivo, essendo la questione risolta nel merito.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di estinzione del rapporto a termine seguito da nuova assunzione presso la stessa amministrazione, il dipendente matura il TFR sin dalla cessazione del primo rapporto (Sez. L n. 5895 del 2020; Sez. L n. 2828 del 2021). Viene richiamata la decisione delle Sezioni Unite n. 24280 del 2014, che ha respinto la tesi dell’infrazionabilità del trattamento di fine servizio in una fattispecie di passaggio senza soluzione di continuità tra due rapporti pubblici.

Le Sezioni Unite hanno osservato che la tesi dell’infrazionabilità si fondava sulla pretesa natura esclusivamente previdenziale dell’indennità di fine servizio, collegando il diritto alla sua liquidazione al rapporto previdenziale anziché a quello di lavoro. Tale impostazione non è più sostenibile dopo la riforma delle pensioni, che ha armonizzato i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati assoggettandoli alla disciplina dell’art. 2120 cod. civ.

In base a tale norma il TFR spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sicché il collegamento è con l’estinzione del rapporto di lavoro e non con quella del rapporto previdenziale. Il TFR è costituito da retribuzioni accantonate anno per anno e presenta carattere anche retributivo e sinallagmatico, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalle convergenti conclusioni della sezione tributaria.

La Corte richiama inoltre l’art. 1, comma 6, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, secondo cui il TFR è liquidato dall’INPS alla cessazione dal servizio, e l’art. 2, che per il personale assunto dopo il 31 dicembre 2000 richiama le regole della legge n. 297 del 1982. L’esigibilità del TFR è dunque ancorata agli stessi presupposti del lavoro privato: rileva la cessazione giuridica del rapporto, non la cessazione dell’iscrizione al fondo.

La natura retributiva, oltre che previdenziale, del TFR pubblico trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2019 e nella sentenza n. 130 del 2023. Il processo di armonizzazione rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto. Le particolarità che ancora caratterizzano il TFR pubblico non incidono sulle conclusioni raggiunte. Il richiamo alla giurisprudenza europea non fa venir meno la distinzione tra il rapporto a termine e quello successivo a tempo indeterminato, mentre è inconferente la menzione di Sez. L n. 4604 del 2015. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’INPS alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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