Condono edilizio, trasformazione in pendenza e inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Toscana n. 794 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La durata anche abnorme del procedimento di condono edilizio non giustifica né autorizza interventi che, in pendenza della domanda di sanatoria, abbiano radicalmente mutato la consistenza dell’immobile. La normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la realizzazione di opere aggiuntive né l’impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari. L’acquisizione gratuita dell’area di sedime e di quella pertinenziale costituisce sanzione autonoma rispetto all’ordine di demolizione: essa colpisce non la violazione edilizia primaria, ma il mancato ripristino della legalità urbanistica e può essere rivolta anche nei confronti del proprietario incolpevole, sul quale grava l’onere di attivarsi per la rimozione delle opere o di agire verso l’effettivo detentore.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato in un comune toscano, acquistato all’esito di una procedura esecutiva immobiliare. Sul bene gravava un’originaria domanda di condono straordinario presentata nel 1986 dai precedenti proprietari, mentre una successiva istanza è stata presentata dall’attuale proprietario ai sensi della l.r.t. n. 53 del 2004 e dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985.
Il Comune, rilevato che la baracca metallica oggetto dell’istanza originaria era stata trasformata in una costruzione in muratura, ha respinto la domanda, dichiarato improcedibile la seconda istanza e ingiunto la demolizione. All’inottemperanza è seguita l’acquisizione gratuita dell’area di sedime e di quella pertinenziale. Il proprietario ha impugnato i dinieghi, l’ordinanza di demolizione e il successivo accertamento dell’inottemperanza, deducendo anche la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti. Sul primo profilo, il ritardo nella definizione della pratica di condono non giustifica la trasformazione dell’immobile: la durata del procedimento, pur rilevante, non autorizza interventi che ne abbiano radicalmente mutato la consistenza in pendenza di istruttoria. Del pari infondata è la tesi degli interventi conservativi: la trasformazione di una baracca in lamiera in un fabbricato in cemento non è classificabile come conservativa, neppure in assenza di incrementi di superficie e volume. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato Sez. VI n. 2568 del 10.03.2023, secondo cui la normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile e non ammette opere aggiuntive né materiali diversi dagli originari.
Quanto alla pavimentazione in battuto di cemento, la doglianza è infondata: dall’istanza di condono emerge che la sanatoria non riguardava tale opera. La sua presenza negli elaborati progettuali non basta, occorrendo un’esplicita indicazione della natura abusiva e della volontà di chiederne la legittimazione postuma.
Sul presupposto temporale dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985, il Collegio precisa che la data del provvedimento giurisdizionale che ha accertato il credito non è rilevante, ma l’anteriorità della ragione di credito rispetto all’entrata in vigore della normativa sul condono deve risultare certa e grava sul richiedente il correlativo onere dimostrativo, in forza del principio di vicinanza alle fonti di prova. Nel caso concreto l’obbligazione non sorge con la mera apertura del rapporto di conto corrente, ma solo con la concreta erogazione della linea di credito: la prima provvista databile risale all’ottobre 2005, quando la legge regionale era già in vigore, e i precedenti finanziamenti richiamati sono privi di riferimento temporale.
Infondate sono anche le censure sull’ordinanza di demolizione: la superficie occupata dal battuto in cemento è stata correttamente considerata area di sedime dell’abuso, non condonata né condonabile, e la perdita dell’accesso diretto alla via pubblica non è vizio del provvedimento, ma semmai presupposto per una servitù coattiva. Sul ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ribadisce che l’acquisizione gratuita dell’area è sanzione autonoma rispetto all’ordine di demolizione, diretta a colpire l’inerzia nel ripristino della legalità e non la condotta illecita primaria; essa può colpire anche il proprietario incolpevole, che deve rimuovere le opere o agire verso il detentore. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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