Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2365 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore della parte ricorrente di non persistenza di alcun interesse alla decisione della causa nel merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, non ravvisandosi ragioni per un diverso regolamento.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato un provvedimento con cui il Questore della Provincia aveva disposto il divieto di accesso e stazionamento in prossimità di tutti i locali destinati all’intrattenimento e alla somministrazione di alimenti e bevande, situati in un comune lombardo e in una specifica via del centro cittadino. Il provvedimento si basava su una comunicazione di notizia di reato, dalla quale emergevano episodi di risse e pestaggi riconducibili a un gruppo di giovani residenti, resisi responsabili di reati contro il patrimonio e l’incolumità individuale.
Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti, la parte ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento. Il Ministero dell’Interno si era costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con nota del 12 maggio 2026, il difensore della parte ricorrente aveva dichiarato di non persistere più alcun interesse alla decisione della causa nel merito.
Tale dichiarazione espressa, intervenuta prima della decisione, è stata valutata dal Tribunale come una manifestazione inequivoca di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e dell’art. 85 c.p.a.
Pertanto, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, non essendovi spazio per alcuna valutazione nel merito delle doglianze prospettate. La pronuncia si inserisce nel solco di quei casi in cui la sopravvenuta carenza di interesse rende inutile la prosecuzione del giudizio, non dovendo il giudice pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della peculiarità dell’esito del giudizio e della mancata definizione nel merito della controversia. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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