Attività edilizia autonoma rispetto alla gestione alberghiera: inquadramento nel settore industria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17766 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di inquadramento del personale ai fini previdenziali, qualora un’impresa eserciti un’unica attività di natura promiscua, l’inquadramento deve essere effettuato con riguardo all’attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull’ente previdenziale. Ove, invece, l’impresa svolga attività plurime distinte e autonome, ciascuna attività comporta un inquadramento previdenziale autonomo per il personale a essa addetto. L’attività di costruzione di nuovi manufatti – quali villette e piscina – annessi a una struttura alberghiera non è complementare o accessoria alla gestione turistica, ma costituisce attività edilizia autonoma, giacché presuppone professionalità, organizzazione e mezzi diversi e si esaurisce con l’ultimazione dei lavori senza confluire nell’attività ricettiva. Ne consegue il corretto inquadramento degli operai edili nel settore industria, non già nel settore terziario.
Il Fatto
L’INPS notificava alla società esercente attività alberghiera un verbale ispettivo e un successivo avviso di addebito per il recupero di contributi omessi, derivanti dal diverso inquadramento di dodici dipendenti, addetti alla costruzione di mini appartamenti e di una piscina annessi alla struttura, dal settore Terziario al settore Industria. Il Tribunale accoglieva il ricorso della società, ritenendo l’attività edile complementare e ausiliaria a quella turistico-alberghiera. La Corte d’appello riformava la decisione, evidenziando l’autonomia funzionale dell’attività di costruzione e la correttezza dell’inquadramento nel settore edilizia-industria. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha trattato congiuntamente i due motivi di ricorso, riconoscendone la connessione nell’unico tema della corretta applicazione della disciplina sull’inquadramento delle imprese ai fini previdenziali. Con il primo motivo si deduceva l’omesso esame dell’accessorietà dell’attività lavorativa rispetto a quella alberghiera; con il secondo, la violazione dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 2070, secondo comma, c.c., per il mancato assorbimento dell’attività edile nel regime dell’attività principale.
Richiamando il principio consolidato per cui, in caso di attività promiscua, prevale l’inquadramento nell’attività principale, la Suprema Corte ha precisato che tale criterio opera solo quando le attività non siano tra loro distinte e autonome. Ha rammentato che l’onere probatorio dell’attività prevalente grava sull’ente previdenziale che faccia valere il credito, secondo Cass. n. 36381/2021 e Cass. n. 23804/2014.
Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato elementi fattuali non contestati: la presenza di dodici dipendenti assunti appositamente e adibiti in via esclusiva al cantiere, distinti dagli altri cinque operai addetti alla manutenzione ordinaria della struttura, per i quali l’inquadramento nel terziario non era stato modificato. Ha quindi distinto l’attività di manutenzione edilizia, funzionale e non autonoma rispetto alla gestione alberghiera, dall’attività di costruzione di nuovi manufatti, che resta distinta e autonoma, esaurindosi con l’ultimazione dei lavori.
La Corte ha ritenuto che tale autonomia trovi estrinsecazione nella diversa professionalità, organizzazione e nei mezzi impiegati, affatto diversi da quelli della mera manutenzione ed estranei alle finalità turistiche. Ha infine dichiarato inammissibile l’argomento sulla decorrenza della variazione di classificazione, sviluppato solo in memoria ex art. 378 c.p.c., atto che consente esclusivamente di illustrare motivi già devoluti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, trattandosi di accertamento di fatto adeguatamente motivato e sottratto al sindacato di legittimità.
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Nota della Redazione
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