L’ottemperanza non può integrare il titolo esecutivo con la rivalutazione monetaria (TAR Campania n. 4724 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, investito dell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, non può esercitare il potere di integrare il titolo azionato, determinando importi ulteriori rispetto a quelli in esso previsti. Tale limite opera con particolare riferimento alle voci accessorie del credito, quali la rivalutazione monetaria e gli interessi, la cui cognizione appartiene al giudice della giurisdizione che ha emesso il provvedimento da eseguire. L’ordine rivolto all’Amministrazione di provvedere al pagamento deve pertanto conformarsi al solo dispositivo del titolo esecutivo, restando esclusa ogni attività suppletiva del giudice dell’ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al pagamento di determinate spettanze retributive da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non contestava la sussistenza del titolo né l’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo, come attestato dalla certificazione di cancelleria prodotta in atti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., rilevando la mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997. Accertata l’inadempienza, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento integrale delle spettanze dovute nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

La domanda è stata invece respinta con riguardo alla richiesta di rivalutazione monetaria delle somme. Sul punto il Collegio ha richiamato il principio per cui il giudice dell’ottemperanza non può integrare il titolo esecutivo quando questo sia stato adottato da un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale, come nel caso dei diritti accessori al credito. La determinazione di tali voci, infatti, implica un’accertamento che esula dalla funzione esecutiva del giudice amministrativo e invade la sfera cognitiva riservata al giudice che ha emesso la pronuncia.

In accoglimento della richiesta della ricorrente, il TAR ha invece disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, comunque, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Collegio ha precisato che, decorso inutilmente tale termine, onere della parte interessata è attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.

Il Tribunale ha infine nominato il commissario ad acta nella persona della Segreteria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, precisando che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso per l’eventuale attività commissariale sarà liquidato con successivo decreto collegiale, mentre la parcella dovrà essere presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *