Modello di offerta immodificabile e omessa indicazione dei costi della manodopera (TAR Puglia n. 55 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare telematiche l’operatore economico non è escluso per la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza quando il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante sia immodificabile e privo di campi dedicati. In tale ipotesi la regola dell’esclusione senza soccorso istruttorio, affermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 del 2020, cede di fronte alla deroga fondata sull’impossibilità materiale di adempiere, in ossequio ai principi di buona fede e di legittimo affidamento. Il concorrente che, di propria iniziativa, integri il modello con un allegato autonomo non crea alcun obbligo analogo a carico degli altri partecipanti. La clausola della lex specialis che impone l’inserimento dei costi a pena di esclusione non può essere letta nel senso di pretendere la predisposizione di un modello diverso da quello approvato.
Il Fatto
La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in favore della prima classificata nell’ambito di una procedura negoziata senza bando indetta per la stipula di un accordo quadro di appalto integrato, con il criterio del prezzo più basso. Il ricorso principale lamenta, tra l’altro, che l’aggiudicataria non abbia indicato separatamente nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza e che abbia fatto ricorso all’avvalimento senza dichiararlo.
La controinteressata propone ricorso incidentale avverso la lex specialis, nella parte in cui impone l’inserimento dei costi secondo un modello rigido. Nel corso del giudizio la ricorrente principale deposita due atti di motivi aggiunti: il primo per far dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato in violazione del stand still, il secondo per impugnare la relazione del R.U.P. che attesta l’immodificabilità del modello di offerta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola consolidata secondo cui l’omessa indicazione separata dei costi impone l’esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche in assenza di espressa comminatoria nel bando. Richiama quindi la deroga individuata dalla giurisprudenza europea e nazionale per il caso in cui le disposizioni di gara non consentano di indicare i costi: deve trattarsi di clausole o modelli ambigui o fuorvianti, o tali da rendere materialmente impossibile l’inserimento.
La questione decisiva è di natura fattuale. Dagli chiarimenti tecnici resi in causa dal R.U.P. emerge che il modello dell’offerta economica approvato e caricato sulla piattaforma telematica è immodificabile e reca il solo campo per il ribasso percentuale, senza alcuno spazio per i costi della sicurezza e del personale. Anche il modello generato automaticamente dalla piattaforma presenta la medesima struttura.
Da qui la conclusione: l’aggiudicataria versava in una oggettiva impossibilità materiale di adempiere, non superabile con la predisposizione autonoma di un modello differente. Il Collegio respinge l’argomento della ricorrente secondo cui l’integrazione sarebbe stata possibile, perché essa stessa vi aveva provveduto: ammettere il contrario contrasterebbe con i principi di buona fede e di legittimo affidamento, avendo la lex specialis previsto la presentazione telematica con i modelli approvati.
La medesima ratio esclude che l’alterazione del modello da parte della ricorrente principale possa fondare l’esclusione invocata in via incidentale, poiché la legge di gara non vietava modelli alternativi, pur non imponendoli. Infondata è anche la censura sull’avvalimento: l’aggiudicataria si era limitata a indicare, come consentito, il nominativo di un progettista esterno, figura necessaria all’appalto integrato. Il rigetto del ricorso principale travolge i motivi aggiunti e rende improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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