Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato e condanna alle spese anche se successiva alla domanda (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 394 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, abbia comunque ottemperato al giudicato, rendendo priva di oggetto la controversia. L’adempimento sopravvenuto non elimina la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che resta conseguentemente tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, nella misura determinata dal Collegio, oltre al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, passata in giudicato, in materia di riconoscimento di un proprio diritto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione a quanto statuito dal giudice ordinario, la stessa aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia per ottenere l’esecuzione della sentenza.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva tuttavia provveduto a dare ottemperanza al giudicato, ancorché in un momento successivo alla proposizione del ricorso. La ricorrente si era comunque costituita, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, dalla documentazione versata in atti, risultava che l’Amministrazione aveva ormai ottemperato al giudicato, sia pure in epoca successiva all’introduzione del ricorso. Tale circostanza ha determinato l’integrale sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, con conseguente necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’adempimento tardivo, successivo alla proposizione della domanda, non fa venire meno la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha dato causa al giudizio con la propria inerzia. La ricorrente ha quindi diritto alla rifusione delle spese, liquidate in misura forfettaria ed equitativa, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo.
La condanna alle spese è stata pronunciata con espressa attribuzione in favore del difensore della ricorrente, il quale ha reso la dichiarazione di antistatarietà. Il Collegio ha infine disposto l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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