Esclusione per modifica dell’offerta in sede di giustificativi e verifica di anomalia (TAR Campania n. 2453 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’offerta operata dal concorrente attraverso le giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia integra autonoma causa di esclusione dalla gara. Essa è illegittima sia perché l’offerta giustificata non è più quella presentata, e la sua nuova valutazione risulta inammissibile, sia perché denota l’inattendibilità dell’offerta originaria. Ne consegue che le giustificazioni sono inidonee allo scopo ove si traducano in una riduzione di squadre, operai e figure professionali offerte, con conseguente alterazione dei punteggi attribuiti. Il collegamento sostanziale tra operatori economici, imputabili a un unico centro decisionale, integra invece motivo escludente solo con riferimento alla gara in cui si manifesti, e non in successive, nelle quali non sussiste neppure l’obbligo dichiarativo.
Il Fatto
Una società, seconda graduata, impugna la determina con cui il responsabile dell’ufficio gare di un comune, in qualità di centrale unica di committenza, ha aggiudicato l’appalto di opere di completamento in favore di un’altra impresa. Il provvedimento è stato adottato all’esito del procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera, avviato in esecuzione di una precedente sentenza della stessa Sezione che aveva annullato la prima aggiudicazione per l’omessa preventiva verifica di congruità.
La ricorrente deduce che, nei giustificativi trasmessi, l’aggiudicataria avrebbe modificato l’offerta tecnica, riducendo le squadre di lavoro e il personale offerti ed eliminando figure e proposte migliorative. La controinteressata si costituisce e propone a sua volta ricorso incidentale, sostenendo l’esclusione della ricorrente principale per un pregresso collegamento sostanziale con altra impresa, non dichiarato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ordine di decisione tra ricorso principale e incidentale, entrambi escludenti. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che l’ordo quaestionum impone di esaminare prioritariamente il ricorso principale: la sua eventuale infondatezza renderebbe improcedibile l’incidentale, mentre la fondatezza di quest’ultimo non condurrebbe mai all’improcedibilità del principale.
Nel merito, i primi tre motivi del ricorso principale sono accolti congiuntamente. La lex specialis richiedeva, per il criterio sull’organizzazione delle risorse umane e tecnologiche, la dimostrazione dell’efficienza della struttura organizzativa. L’aggiudicataria aveva offerto tre squadre tipo, ciascuna con operaio specializzato, operai qualificati, operai comuni e un topografo, oltre a una coppia di movieri per la gestione del traffico. Nei giustificativi, la società ha dichiarato di voler impiegare una sola squadra, con composizione ridotta, sopprimendo i movieri e la figura del topografo.
Tali modifiche, secondo il Tribunale, non sono ammissibili. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. V, n. 2941 del 2022 e n. 4576 del 2023) afferma che la modifica dell’offerta emersa dalle giustificazioni in sede di anomalia legittima l’esclusione del concorrente, per l’inattendibilità dell’offerta originaria e per l’inammissibilità di una nuova valutazione. La riduzione delle squadre impedisce alla stazione appaltante di conseguire il vantaggio dell’impiego contemporaneo su più tratti; la sostituzione dei movieri con recinzioni preclude l’accesso selettivo ai residenti; l’eliminazione del topografo rende irrealizzabile la proposta migliorativa di mappatura dei sottoservizi.
Le giustificazioni risultano quindi inidonee: non è possibile giustificare la congruità dell’offerta con una modifica della stessa, e le modifiche si rivelano peggiorative, rendendo ex post ingiustificata l’attribuzione dei punteggi. Assorbiti gli ulteriori motivi, il Collegio esamina il ricorso incidentale, respingendo l’eccezione di irricevibilità: esso è stato proposto tempestivamente contro la nuova aggiudicazione.
Nel merito, l’incidentale è infondato. Richiamati gli artt. 95, comma 1, lett. d), 96, comma 10, lett. b) e 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023, si afferma che il collegamento sostanziale rileva solo nella gara in cui si manifesta, non in quelle successive, dove non sorge obbligo dichiarativo. La vicenda risale a una gara del 2020, estranea al periodo triennale di rilevanza dei gravi illeciti professionali. Ne deriva l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale, l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire aggiudicazione e contratto e l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Nota della Redazione
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