Terzo condono, vincoli relativi e incompetenza della Soprintendenza sull’ordine demolitorio (TAR Sicilia n. 1937 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, come convertito, recepito in Sicilia dall’art. 24 l.r. n. 15/2004, preclude la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche relativo e non comportante inedificabilità assoluta. Conseguentemente, in zona vincolata sono sanabili i soli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici. Il parere della Soprintendenza è atto vincolato, non preceduto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990, né condizionato dal silenzio assenso sull’istanza di condono. L’ordine di demolizione presupposto, tuttavia, è di competenza del Comune, cui spetta adottare i provvedimenti repressivi, restando la Soprintendenza titolare del solo parere.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di una civile abitazione nell’isola di Stromboli, ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 l. n. 326/2003 per un fabbricato destinato ad abitazione. Dopo l’istruttoria, la Soprintendenza di Messina ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e ha ordinato la rimessione in pristino dei luoghi entro novanta giorni. Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, rimasto senza esito, e ha impugnato il diniego, la circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei beni culturali e il silenzio serbato sull’istanza. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il rigetto comunale del condono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa normativa che regola il c.d. terzo condono in Sicilia. Richiamata la sentenza della Corte cost. n. 252 del 2022, il Tribunale osserva che il rinvio dell’art. 24 l.r. n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003 investe anche i limiti di rilasciabilità, tra cui la lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria pure in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta.

Ne deriva che, in area sottoposta a vincolo paesaggistico relativo, sono sanabili solo gli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici. Nel caso concreto, il vincolo è stato apposto sin dal DPRS n. 5098 del 7.09.1966, confermato dal D.A. 23 febbraio 2001, con continuità rispetto all’epoca di realizzazione delle opere. Inoltre, la documentazione di causa indica la realizzazione di nuovi volumi e superfici, con opere di tipologia 1, non ascrivibili agli interventi minori dell’allegato 1.

Il parere soprintendizio assume dunque carattere vincolato: la preclusione della sanatoria è assoluta e non richiede ulteriore valutazione sul concreto impatto paesaggistico. Ne segue l’infondatezza delle censure sulla motivazione rafforzata e sull’omesso preavviso di diniego, poiché la natura vincolata del provvedimento esclude la necessità di apporti partecipativi e vale il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Quanto al silenzio assenso, il Collegio esclude che l’art. 29 l.r. n. 7/2019 lo ammetta sulle autorizzazioni paesaggistiche, operando il limite dell’art. 20 l. n. 241/1990, richiamato dalla Corte cost. n. 155 del 2021. Nel procedimento di condono, peraltro, l’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003 configura un silenzio-rifiuto, non un tacito assenso. Né si ravvisa alcuna lesione dell’affidamento, trattandosi di situazione contra ius non consolidabile per il decorso del tempo.

Accolta è invece la censura sull’ordine demolitorio. Richiamato il parere del C.G.A.R.S. n. 148/2026, il Tribunale afferma che il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, al quale spetta adottare gli eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori; le autorità preposte alla tutela del vincolo intervengono al solo fine di esprimere il parere. Il parere negativo è dunque illegittimo limitatamente all’ordine di rimessione in pristino, di competenza comunale. Il ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego comunale è invece respinto, dovendo il Comune attenersi al parere vincolante e adottare gli atti consequenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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