L’ottemperanza per il pagamento di debiti fuori bilancio può essere ordinata senza necessità di previa delibera consiliare (TAR Lazio n. 13029 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, anche quando ha ad oggetto il pagamento di somme dovute dall’Amministrazione in forza di sentenze del giudice ordinario, non richiede che il credito sia stato preventivamente riconosciuto con delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio: l’accertamento del diritto del ricorrente è già contenuto nel titolo esecutivo giudiziale e l’eventuale avvio dell’iter amministrativo per il riconoscimento del debito non integra adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. La permanenza dell’inottemperanza, desumibile anche da note con cui l’Ente si limiti ad enunciare iniziative interne non concluse, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alle sentenze nel termine di giorni sessanta, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale, esercente attività di casa-famiglia per minori, esponeva di essere creditrice di Roma Capitale per complessivi € 35.185,00 oltre interessi, in forza di due sentenze del Tribunale di Roma: la prima, n. 1870/2022, che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’Ente avverso un decreto ingiuntivo emesso per il rimborso di rette di degenza; la seconda, n. 12506/2023, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di somme dovute per rette di ricovero di minori. Nonostante la notifica dei titoli in formula esecutiva e il decorso del termine di centoventi giorni, Roma Capitale non aveva provveduto al pagamento, limitandosi a rappresentare l’avvio dell’iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio. La cooperativa proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Ente e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio rileva che la nota prodotta da Roma Capitale, con cui il Municipio rendeva noto di aver inoltrato istanza di accantonamento sul Fondo Pluriennale Vincolato al fine di avviare l’iter amministrativo per il riconoscimento del debito fuori bilancio, costituisce conferma della perdurante inottemperanza dell’Amministrazione ai titoli giudiziari.

Il Collegio osserva che l’esecuzione del giudicato non può essere condizionata alla conclusione di procedimenti amministrativi interni di riconoscimento del debito: la soccombenza dell’Ente è già stata accertata dal giudice ordinario con decisioni non appellata, esecutive, e l’obbligo di conformarsi al giudicato impone il pagamento delle somme liquidate, senza che rilievi la circostanza che il credito non sia stato ancora formalmente riconosciuto dall’organo consiliare con la delibera di cui all’art. 194, primo comma, d.lgs. n. 267/2000. L’avvio dell’iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta, al più, un adempimento interno all’Amministrazione, non idoneo a satisfare la pretesa creditoria vantata dalla ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso viene accolto: Roma Capitale è condannata a dare piena ed integrale esecuzione alle sentenze del Tribunale di Roma, corrispondendo le somme ivi indicate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio si riserva la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione dovesse perdurare nell’inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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