Patologie oncologiche dei militari in missione: presunzione relativa di causa di servizio (TAR Puglia n. 859 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie oncologiche insorte in militari impiegati in missioni internazionali, trova applicazione la presunzione relativa di sussistenza del nesso di causalità con il servizio prestato, qualora sia accertata l’esposizione ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti. Tale presunzione può essere superata solo se l’Amministrazione fornisce la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. L’onere probatorio dell’Amministrazione non può ritenersi assolto mediante affermazioni generiche o apodittiche circa l’assenza di fattori di rischio, dovendosi invece dimostrare l’esistenza di altri fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. Il parere del Comitato di Verifica è sindacabile dal giudice amministrativo per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.

Il Fatto

Il coniuge superstite e erede di un Volontario in Servizio Permanente dell’Esercito Italiano, deceduto a seguito di una patologia oncologica, impugnava il decreto dirigenziale del Ministero della Difesa che, recependo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, negava la dipendenza da causa di servizio dell’infermità. Il militare aveva partecipato tra il 2001 e il 2006 a diverse missioni internazionali nei Balcani e in Afghanistan, durante le quali era stato esposto a fattori di rischio ambientale e a cicli vaccinali ravvicinati. La CMO di Bari aveva invece espresso parere favorevole, riconoscendo la dipendenza della patologia e della conseguente morte dal servizio prestato.

Il Comitato di Verifica aveva motivato il proprio diniego con una digressione di carattere generale sui fattori di rischio della patologia, ritenendo non necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico ma richiedendo la prova certa della riconducibilità al servizio. La ricorrente deduceva il difetto di istruttoria e motivazione del parere, l’omessa valutazione delle mansioni effettivamente svolte e dei rischi ambientali dei teatri operativi, nonché l’errore nell’applicazione del criterio di certezza invece di quello probabilistico.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha anzitutto disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevando che il parere del Comitato di Verifica è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, che lo recepisce nel provvedimento conclusivo. Il Comitato è pertanto legittimamente evocato in giudizio in quanto organo deputato a esprimere il giudizio finale sull’eziologia professionale dell’infermità.

Il Collegio ha respinto anche l’eccezione di decadenza dal termine semestrale per la presentazione della domanda, osservando che la valutazione della tempestività va effettuata secondo un principio di ragionevolezza. Nel caso di specie, l’esatta percezione della natura e gravità della malattia poteva dirsi acquisita solo con la morte, sopravvenuta improvvisamente quando il termine non era ancora scaduto. La domanda presentata entro sei mesi dal decesso è stata quindi ritenuta tempestiva.

Nel merito, il TAR ha richiamato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 7 ottobre 2025, nn. 12, 13, 14 e 15, secondo cui la legge, tipizzando un rischio professionale specifico per le patologie oncologiche contratte in occasione di missioni militari, ha considerato il rapporto di causalità come insito nel rischio stesso, ribaltando il rischio della causa ignota sull’Amministrazione. Pertanto, il militare deve dimostrare di aver svolto servizio in particolari condizioni ambientali o operative e che la patologia manifestata sia espressiva di quel rischio; l’Amministrazione è invece onerata della prova di una specifica genesi extra-lavorativa.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha rilevato che il parere del Comitato di Verifica conteneva affermazioni generiche e apodittiche, limitandosi a illustrare la patologia e i suoi fattori di rischio senza esaminare le specifiche mansioni svolte dal militare – tra cui la manutenzione di mezzi e attrezzature e l’attività di addetto alla lavanderia, che lo avevano messo a contatto con indumenti contaminati – e i fattori di rischio ambientale dei teatri operativi. Il Comitato aveva inoltre richiesto la certezza del nesso causale, in contrasto con il criterio probabilistico-statistico applicabile, senza fornire la prova contraria a proprio carico.

Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, annullando le determinazioni negative e disponendo l’obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza, emendando gli atti dai vizi istruttori e motivazionali. Il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati condannati in solido alle spese, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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