Modifiche in corso di procedimento e VAS nel PGT: non ogni variante post-adozione impone nuova adozione o VAS (TAR Lombardia n. 3096 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le norme sulla convocazione e sullo svolgimento delle sedute dei consigli comunali sono dettate per il rispetto delle prerogative dei loro componenti, sicché la loro violazione non può essere dedotta da soggetti estranei all’organo collegiale. L’obbligo di ripubblicazione e di nuova adozione di un piano urbanistico sussiste solo quando le modifiche introdotte in sede di approvazione comportino una rielaborazione complessiva del piano ovvero un mutamento delle sue caratteristiche essenziali; non ricorre invece quando le modifiche riguardino singole aree o specifiche previsioni, lasciando sostanzialmente inalterato l’impianto generale dello strumento. In tal caso non è dovuta la rinnovazione della Valutazione Ambientale Strategica, salva la verifica di assoggettabilità per gli effetti ambientali significativi. Il Presidente del Consiglio comunale e la Conferenza dei capigruppo non hanno il potere di sopprimere unilateralmente un punto già iscritto all’ordine del giorno, spettando tale valutazione esclusivamente all’assemblea consiliare.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni agricoli nel Comune, impugnava la delibera consiliare di approvazione di una variante generale al PGT, che introduceva nuove opere non presenti nella versione adottata, tra cui una nuova strada e l’ampliamento del cimitero. Deduceva la nullità della delibera per la presunta chiusura della seduta da parte della Presidente, la violazione delle regole sulla documentazione consiliare e vizi di merito legati al consumo di suolo e alla mancata rinnovazione della procedura di VAS per le opere aggiunte in fase finale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha affrontato i motivi di ricorso, respingendoli integralmente. In primo luogo, ha ritenuto la doglianza sulla seduta consiliare infondata, rilevando che nessuna norma attribuisce al Presidente o alla Conferenza dei capigruppo il potere di stralciare punti dall’ordine del giorno, essendo tale competenza riservata al Consiglio nella sua collegialità. La sola incompletezza della documentazione non determina la caducazione del punto, dovendo la questione essere sottoposta all’assemblea. Inoltre, la circostanza della chiusura della seduta è smentita dal contenuto della deliberazione impugnata, la cui efficacia di atto pubblico non è stata superata da querela di falso.

La Corte ha poi dichiarato inammissibile la censura relativa al mancato deposito della documentazione consiliare, poiché le norme sulla convocazione e sullo svolgimento delle sedute tutelano le prerogative dei consiglieri e non possono essere fatte valere da soggetti estranei all’organo, non essendo ammessa una sostituzione processuale.

Sul merito delle previsioni urbanistiche, il TAR ha richiamato l’ampia discrezionalità pianificatoria del Comune, sindacabile solo per arbitrarietà o irragionevolezza manifesta. Ha ritenuto infondate le censure sul consumo di suolo, osservando che la strada costituisce opera pubblica per la mobilità locale, non nuova edificazione, e che il Comune ha comunque operato una valutazione del Bilancio Ecologico del Suolo, prevedendo un vincolo procedimentale per l’attuazione dell’opera. La quantificazione del consumo operata dal ricorrente è stata considerata una mera stima teorica, non ancorata alla progettazione definitiva.

Infine, il TAR ha escluso che l’introduzione delle opere in sede di approvazione imponesse una nuova adozione o la rinnovazione della VAS, richiamando il principio per cui tali adempimenti sono necessari solo in caso di modifica sostanziale dell’assetto pianificatorio. Le opere, essendo puntuali e circoscritte, non alteravano l’impianto generale dello strumento urbanistico, con conseguente infondatezza anche delle doglianze istruttorie relative alle soluzioni alternative, risolvendosi in una diversa valutazione dell’interesse pubblico non sindacabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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