Gara pubblica per l’installazione di impianti pubblicitari e annullamento d’ufficio proporzionato (Cons. Stato n. 6619 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’installazione di impianti pubblicitari costituisce attività economica contingentata, stante la limitatezza degli spazi disponibili. Il relativo sfruttamento pubblicitario di beni o spazi pubblici, finalizzato all’esercizio di attività di impresa, deve essere sottoposto a una procedura di evidenza pubblica o comunque a una procedura competitiva ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, quando il numero limitato di autorizzazioni disponibili imponga di garantire la concorrenza e la libertà di stabilimento. Ne consegue che, nella materia in esame, la gara pubblica è la regola. Non è irragionevole né sproporzionato l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata senza gara, rientrando tale scelta nella discrezionalità amministrativa, non sussistendo alcun obbligo di prediligere un affidamento diretto o temporaneo. L’onere motivazionale dell’annullamento d’ufficio è attenuato in presenza di interessi pubblici autoevidenti e di un lasso temporale particolarmente breve tra rilascio del titolo e avvio del procedimento.

Il Fatto

La società ha presentato istanza per il posizionamento di mezzi pubblicitari, costituiti da transenne parapedonali, nel territorio di un Comune. Il Suap dell’Unione dei comuni ha indetto una conferenza di servizi e ha adottato un provvedimento unico di autorizzazione all’installazione degli impianti.

Il Comune ha poi espresso parere negativo e ha chiesto al Suap di annullare in via di autotutela l’autorizzazione, per la necessità di una previa procedura di evidenza pubblica e per la mancata partecipazione di tutti gli enti interessati. Il Suap ha convocato una nuova conferenza, invitando anche le amministrazioni in precedenza escluse, e ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela, motivato per relationem sul mancato espletamento della gara e respingendo la richiesta di operare in via temporanea. La società ha impugnato tale provvedimento e il TAR ha respinto il ricorso; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento secondo cui l’installazione di impianti pubblicitari è attività economica contingentata, con la conseguenza che lo sfruttamento degli spazi pubblici deve essere sottoposto a evidenza pubblica o a procedura competitiva ex art. 12 direttiva 2006/123/CE. La Sezione ribadisce che nella materia in esame la gara pubblica è la regola. Il primo motivo di appello è pertanto infondato.

Quanto al secondo motivo, il Collegio conferma l’adeguatezza della motivazione: la natura autoevidente degli interessi pubblici e il breve lasso temporale tra rilascio del titolo e avvio del procedimento di autotutela riducono il quantum motivazionale richiesto. La censura dell’appellante non coglie nel segno, perché l’autoevidenza rileva sul piano della motivazione, non del bilanciamento, cui l’amministrazione resta comunque tenuta.

La doglianza viene poi riqualificata come prospettazione di un vizio di proporzionalità. Il Consiglio ritiene non irragionevole né sproporzionata la scelta di annullare l’autorizzazione concessa senza gara: l’affidamento diretto costituisce una soluzione alternativa opinabile, rimessa alla discrezionalità amministrativa, non essendo dimostrati i presupposti di legge per procedervi. Non risultano allegazioni idonee a evidenziare la palese irragionevolezza della scelta, né il sacrificio imposto al privato è provato in termini di particolare gravità.

Il terzo motivo è infondato: l’identità delle situazioni non dipende solo dalla tipologia di mezzo pubblicitario, ma da ulteriori elementi fattuali non allegati; inoltre non vi è diritto a ottenere l’estensione di un abuso commesso a vantaggio di altri, ed è rimasto incontestato che analoghe richieste di altri operatori sono state esitate negativamente. Il quarto motivo è inammissibile, poiché le considerazioni sulla necessità del piano degli impianti costituiscono un mero obiter dictum privo di portata decisoria e di idoneità al giudicato. La domanda risarcitoria è infine respinta per assenza del presupposto dell’illegittimità provvedimentale e per difetto di prova del danno. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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