Estensione del controllo di legittimità alla richiesta di differimento per legittimo impedimento (Cass. pen. Sez. 5 n. 7368 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimo impedimento del difensore ex art. 420-bis, comma quinto, cod. proc. pen., la richiesta di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale in altro procedimento è inammissibile qualora non venga prospettata l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, unitamente alle ragioni che rendono essenziale l’espletamento della funzione difensiva nel diverso processo, all’assenza di altro codifensore e all’impossibilità di avvalersi di un sostituto. Il giudice di legittimità, quale giudice dei presupposti della decisione, esercita il proprio controllo sulla correttezza della decisione in rito, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 15 luglio 2025, confermava la condanna dell’imputato per i delitti aggravati di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 1, 337 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen.). Il difensore aveva presentato, il 26 maggio 2025, istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento, deducendo un concomitante impegno professionale. Avverso la sentenza di appello, il difensore proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, per l’omesso esame dell’istanza di differimento.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ricorda il proprio ruolo di giudice dei presupposti della decisione, richiamando il principio per cui il controllo di legittimità si estende anche all’ipotesi in cui la motivazione sia del tutto assente. Successivamente, richiamando le Sezioni Unite, ribadisce che l’impegno professionale del difensore integra un legittimo impedimento solo a precise condizioni: prospettazione dell’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni, specificazione delle ragioni di essenzialità della presenza nel diverso processo, assenza di un codifensore e impossibilità di avvalersi di un sostituto.
Dall’esame degli atti, la Corte rileva che l’istanza di differimento non risultava rituale. Non constava, né era stato dedotto, il momento in cui il difensore aveva avuto conoscenza del concomitante impegno, essendo compiegata all’istanza una copia del decreto di fissazione dell’udienza dell’altro giudice, ma non la prova della sua avvenuta notifica o conoscenza. Tale carenza impediva di valutare la tempestività della richiesta presentata il 26 maggio 2025, tanto più che l’udienza era stata fissata il 10 aprile 2025, alla presenza del sostituto del difensore.
Quanto alla dedotta nullità per l’intervento del difensore di fiducia solo in un momento successivo, dal verbale d’udienza emergeva che il difensore era giunto in aula alle ore 12:40, prima della discussione, e che le conclusioni erano state rassegnate dopo tale ingresso. La Corte ha quindi escluso che si fosse verificata la violazione del diritto di difesa, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.