Omicidio colposo e causalità della colpa nei reati con regola cautelare elastica (Cass. pen. Sez. IV n. 20951 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati colposi l’accertamento non si esaurisce nel nesso causale materiale tra condotta ed evento, ma richiede la verifica della causalità della colpa, intesa come prevedibilità ed evitabilità dell’evento rispetto alla regola cautelare violata. Quando la regola cautelare è elastica, perché esige un legame con le condizioni concrete in cui l’agente opera, il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso e individuare la condotta alternativa lecita che avrebbe impedito l’evento. Il comportamento imprudente della persona offesa non esclude la responsabilità del conducente se era prevedibile e se questi, rispettando i limiti e la prudenza imposta dalla situazione, avrebbe potuto evitare l’impatto. In sede di legittimità è deducibile il travisamento della prova, non il travisamento del fatto, che si risolve in una diversa ricostruzione delle emergenze processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato per il delitto di omicidio colposo. All’imputato si addebita di avere investito, alla guida di un bus su una strada comunale, un pedone che stava attraversando, a velocità superiore al limite di 50 km/h e non commisurata alle condizioni di traffico e visibilità, cagionandone la morte. La persona offesa, scesa da un autobus in sosta, aveva attraversato rapidamente la carreggiata in prossimità del passaggio pedonale.
Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione degli artt. 40 e 589 cod. pen., con particolare riferimento alla mancata verifica della causalità della colpa e alla asserita erronea ricostruzione della dinamica dell’incidente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono generici, perché prevalentemente reiterano censure già formulate in appello e non si confrontano con le risposte fornite dalla Corte territoriale, e manifestamente infondati. Le due sentenze conformi di merito integrano un unicum motivazionale, sorretto da argomentazioni lineari e coerenti, sottratte al sindacato di legittimità.
Quanto al primo motivo, relativo alla causalità della colpa, la Corte richiama la distinzione tra regole cautelari rigide ed elastiche. Per queste ultime è necessaria una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (Sez. IV n. 40050 del 2018). I giudici di merito hanno dato atto che la persona offesa aveva attraversato con passo veloce, ma lungo le strisce pedonali o nelle immediate adiacenze, e che il bus procedeva a velocità superiore al limite. L’imputato, pur avendo reagito alla vista del pedone, non aveva potuto evitare l’impatto.
La Corte osserva che la circostanza secondo cui il consulente della difesa aveva individuato in 29 km/h la velocità idonea a impedire l’evento non esclude, ma anzi conferma, la responsabilità dell’imputato: in prossimità delle strisce pedonali e in condizioni di obiettivo pericolo, egli avrebbe dovuto ridurre la velocità e mantenere un’andatura più contenuta, in ragione della prevedibilità della situazione di pericolo.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che il travisamento della prova, deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ricorre quando si introduce nella motivazione un’informazione inesistente nel processo o si omette la valutazione di una prova decisiva (Sez. II n. 27929 del 2019). Nel caso di specie la difesa lamenta piuttosto un travisamento del fatto, non deducibile in cassazione, perché invoca una diversa ricostruzione delle emergenze processuali.
La Corte ribadisce che il conducente, in prossimità degli attraversamenti pedonali, deve osservare la massima prudenza e mantenere una velocità moderata, tale da consentire l’esercizio della precedenza spettante al pedone, essendo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle strisce o nelle vicinanze (Sez. IV n. 47204 del 2019). Il terzo motivo è infondato, perché la velocità desunta dal cronotachigrafo, anche considerando la tolleranza strumentale, si colloca in fascia superiore al limite. Il quarto è manifestamente infondato: nel rito abbreviato la richiesta di integrazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. è una mera sollecitazione del potere d’ufficio. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e a 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.