Morte dell’imputato prima della deliberazione: sentenza inesistente e revoca (Cass. pen. Sez. IV n. 10915 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato, intervenuta prima della deliberazione della sentenza, determina la dissoluzione del rapporto processuale e rende inesistente la decisione successivamente adottata. L’accertamento dello stato in vita dell’imputato costituisce presupposto essenziale del processo penale e condizione di procedibilità, con la conseguenza che la tardiva conoscenza del decesso integra un errore di fatto, equiparabile all’errore materiale che determina l’inesistenza giuridica del provvedimento. Tale inesistenza va dichiarata non dal giudice dell’esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza, mediante revoca della decisione. Revocata la sentenza, il giudice decide sui ricorsi originari e annulla il provvedimento impugnato e la sentenza di condanna per essere i reati estinti per morte degli imputati.

Il Fatto

Con sentenza del 9 maggio 2017 la terza sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da due imputati avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli del 27 aprile 2015, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata del 15 giugno 2010.

A seguito della sollecitazione del Presidente della terza sezione della Corte di appello di Napoli, veniva attivato il procedimento per la correzione della decisione, con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti, deceduti — come attestato dai certificati di morte in atti — rispettivamente il 23 febbraio 2017 e il 28 settembre 2011, dunque prima che la sentenza fosse deliberata. Il Procuratore generale chiedeva la revoca della sentenza della Corte di cassazione del 9 maggio 2017 e, per l’effetto, l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 aprile 2015 per essere il reato estinto per morte dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica investe il regime della decisione resa nei confronti di un imputato già deceduto. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale. Ne deriva che incombe sul giudice l’obbligo di accertare lo stato in vita dell’imputato quale fondamentale condizione di procedibilità.

La Corte chiarisce che tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo. Per questa ragione la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto, paragonabile all’errore materiale che determina l’inesistenza giuridica della decisione. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. V, Ordinanza n. 5210 del 13.01.2006, Pezzino, Rv. 233636.

In termini ulteriormente espliciti, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell’imputato rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Viene richiamato il precedente Sez. VI, n. 31470 del 30.04.2003, Conti, Rv. 226207. La Corte precisa il profilo processuale: tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell’esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza.

Ne consegue la revoca della sentenza di questa Corte in data 9 maggio 2017. Per effetto dell’annullamento, la Corte esamina i ricorsi originari e annulla l’ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 15 giugno 2010, dichiarando i reati estinti per morte degli imputati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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