Abnorme la restituzione degli atti per notifica al difensore domiciliatario (Cass. pen. Sez. IV n. 10914 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra l’abnormità funzionale, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice, in sede predibattimentale, dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per una notifica in realtà ritualmente eseguita presso il domicilio eletto, ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., nel verbale redatto ai sensi degli artt. 349 e 161 cod. proc. pen. L’abnormità strutturale va esclusa, perché la valutazione sulla regolarità delle notifiche e la restituzione degli atti costituiscono espressione di un potere conferito dalla legge al giudice; la semplice contraddittorietà del provvedimento integra vizio di motivazione, censurabile ex art. 606 cod. proc. pen., non abnormità. L’abnormità funzionale sussiste perché l’adempimento imposto al pubblico ministero si risolve nell’adozione di un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, determinando una stasi del procedimento non consentita.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di udienza predibattimentale ex art. 554-bis cod. proc. pen., procedendo nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il giudice ha rilevato che la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini e del decreto di citazione era stata effettuata presso il difensore indicato come domiciliatario, mentre dal verbale in atti emergeva una diversa dichiarazione di domicilio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, deducendo la violazione della legge processuale e l’abnormità del provvedimento, sotto il profilo sia strutturale sia funzionale. Il ricorrente ha sostenuto che il conformarsi al provvedimento avrebbe imposto al pubblico ministero un atto nullo, con conseguente stasi del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di abnormità, patologia dell’atto priva di riconoscimento testuale, elaborata da dottrina e giurisprudenza per rimediare agli effetti di provvedimenti non impugnabili ma affetti da anomalie genetiche o funzionali incompatibili con il sistema processuale. Richiamando le Sezioni Unite n. 25957 del 26.03.2009, il Collegio ricostruisce il fenomeno come sviamento della funzione giurisdizionale, distinguendo la abnormità strutturale dalla abnormità funzionale.
La prima ricorre quando il giudice esercita un potere non attribuitogli dall’ordinamento, ovvero un potere previsto ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge. La seconda si riscontra nella stasi del processo, con impossibilità di proseguirlo, e va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel futuro corso del procedimento.
Dagli atti emerge che il verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio conteneva la nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso il suo studio “per notifica atti”. La Corte ritiene quindi che la notifica del decreto di citazione, atto introduttivo del giudizio, dovesse essere eseguita, come avvenuto, al domicilio eletto ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen., e che la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini andasse effettuata presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 01, cod. proc. pen., contenendo il verbale tutti i requisiti previsti.
La nullità della notifica è stata, pertanto, dichiarata dal Tribunale in violazione delle disposizioni di legge. Esclusa l’abnormità strutturale — la valutazione sulla regolarità delle notifiche e la restituzione degli atti rientrano tra i poteri del giudice, e la contraddittorietà del provvedimento integra semmai un vizio di motivazione — la Corte accoglie il profilo funzionale.
Il provvedimento impone al pubblico ministero una notifica in luogo diverso da quello ove l’imputato aveva eletto domicilio: adempimento che potrebbe risolversi in un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, con conseguente stasi non consentita. Nel quadro dei richiami confermativi, la Corte esclude l’abnormità in casi di provvedimenti espressione di un potere riconosciuto e non avulsi dal sistema. L’ordinanza è dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 349 c.p.p. – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
- Art. 554-bis c.p.p. – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso