Sequestro di denaro e prova della provenienza lecita: onere motivazionale del giudice (Cass. pen. Sez. II n. 28246 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di richiesta di dissequestro di denaro contante nel corso del giudizio di esecuzione, il giudice non può rigettare l’istanza omettendo di confrontarsi con le risultanze documentali che, in astratto, siano idonee a provare la legittima provenienza della somma. L’inversione dell’onere della prova si realizza quando si pretende dalla difesa la dimostrazione che il denaro sequestrato coincida puntualmente con quello fuoriuscito dai conti correnti, ovvero la prova negativa dell’assenza di reato. Le modalità di custodia del denaro assumono rilievo solo se accompagnate dalla dimostrazione della illecita provenienza dei beni con esso detenuti.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., aveva chiesto la restituzione della somma di euro 7.500,00 in denaro contante rinvenuta nella propria abitazione, custodita in un contenitore posto sotto il letto insieme a monili e oggetti preziosi. La richiesta era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia, quale giudice dell’esecuzione, a seguito di sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per ricettazione, con la quale nulla era stato disposto sulla destinazione della somma.
L’opposizione proposta avverso quel provvedimento era stata rigettata, sicché il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il ricorrente aveva depositato estratti conto con bonifici vari, di cui uno di oltre 5.000 euro, oltre alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2022, dalla quale risultava un reddito imponibile di 15.000 euro. Si tratta di risultanze che, in astratto, appaiono idonee a provare la legittima provenienza della somma in sequestro.
Il provvedimento impugnato non si è confrontato adeguatamente con tali elementi, pur avendo ammesso, in modo contraddittorio, che il ricorrente aveva un’attività lavorativa tale da giustificare il possesso del denaro. La Corte rileva il vizio di motivazione: il giudice di merito non può riconoscere la capacità reddituale dell’indagato e, al tempo stesso, esigere da lui la prova che la somma sequestrata sia esattamente quella prelevata dai conti correnti.
Quanto alle modalità di custodia, l’accenno contenuto nel provvedimento non convince. Non risultano particolari forme di occultamento né una “contaminazione” illecita con i gioielli, della cui provenienza non legale non è stata fornita alcuna indicazione. La semplice collocazione del denaro accanto a monili e oggetti preziosi non è dunque significativa.
Ne consegue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per un nuovo esame della questione alla luce delle deduzioni difensive, che andranno valutate nel merito insieme a ogni altra utile circostanza di fatto. Il rinvio è disposto al Tribunale di La Spezia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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