Morte della parte e condono nel giudizio di cassazione tributario (Cass. civ. Sez. V n. 2663 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per gli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.: una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce interruzione, neppure se intervenuta prima della notifica presso il difensore costituito in merito. Nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione con formula piena non è automaticamente trasponibile, stante la differenza delle prove utilizzabili nei due giudizi, e la sua rilevanza presuppone che il passaggio in giudicato sia allegato e tempestivamente provato dalla parte che ne invoca gli effetti. L’adesione alla definizione agevolata determina cessazione della materia del contendere solo se la parte prova che l’istanza concerne proprio la pretesa tributaria oggetto del giudizio e che tutte le rate sono state pagate.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società dedita al montaggio di ponteggi, avente ridotta base partecipativa, un avviso di accertamento per II.DD., Iva e Irap relativi al 2007, contestando un reddito reale di molto superiore a quello dichiarato. Erano poi notificati al socio dichiarato e a un presunto socio occulto, marito del primo, distinti avvisi per il reddito di partecipazione.
Società e soci impugnavano gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva in parte i ricorsi annullando un rilievo senza appello dell’Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale rigettava il gravame. I contribuenti ricorrevano per cassazione con due motivi, contestando l’omesso esame della sentenza penale di assoluzione e la violazione delle regole sull’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le istanze proposte in memoria. Quanto alla scomparsa di uno dei ricorrenti, richiama la giurisprudenza secondo cui, nel giudizio di legittimità dominato dall’impulso d’ufficio, la morte dell’intimato non produce interruzione del processo (Cass. sez. III, 3.12.2015, n. 24635). Quanto alla richiesta di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui al Dl n. 119 del 2018, come conv., rileva che la contribuente non ha provato che l’istanza riguardasse proprio la pretesa oggetto del giudizio, né il pagamento di tutte le rate frazionate (cfr. art. 3, comma 14, Dl n. 119 del 2018, come conv.).
Nel primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. per non avere la CTR esaminato la sentenza penale di assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste”. La Corte osserva che la CTR aveva ben presente tale decisione e ne ha escluso la valorizzazione, ritenendo diversi i presupposti della responsabilità penale e dell’imposizione fiscale. I ricorrenti, però, non si confrontano con questa ratio: non dedicano alcun cenno al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria e non evidenziano come lo abbiano tempestivamente provato, limitandosi ad affermarlo in memoria.
La Corte ribadisce che il giudice di merito ha preso posizione su tutte le questioni, seguendo una modalità decisionale consentita anche in presenza di una decisione penale divenuta definitiva. Il primo motivo è quindi dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Anche il secondo motivo difetta di specificità. I contribuenti non indicano gli importi degli assegni asseritamente usati per la provvista, né quali fatture sarebbero conformi rispetto alla contestata genericità. Quanto al costo per smaltimento rifiuti, deducono un vizio di percezione del giudice, non proponibile in sede di legittimità, senza indicare dove il documento sia allegato. La CTR, invece, ha motivato con chiarezza l’indimostrata riconciliabilità degli assegni, la genericità delle fatture rispetto all’art. 21, comma 2, d.P.R. 633/72, l’assenza delle schede carburante e la non inerenza dei costi di leasing per autovetture. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e doppio contributo.
Nota della Redazione
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