Imposta unica sulle scommesse dovuta dal bookmaker estero senza concessione (Cass. civ. Sez. 5 n. 9891 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, l’obbligazione tributaria sorge in capo al soggetto che, ancorché privo di concessione, gestisce per conto proprio o di terzi la raccolta delle scommesse nel territorio dello Stato, secondo la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010. Il bookmaker estero che opera tramite centri di trasmissione dati ubicati in Italia realizza il presupposto impositivo e la sua responsabilità è solidale e paritetica, non dipendente. La mancata traduzione nella lingua del destinatario dell’atto impositivo non lede il diritto di difesa, gravando sul contribuente l’onere di provare l’impossibilità di comprenderne il contenuto. L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, avendo natura sostanziale, si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022. Non sussiste obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a una società di scommesse con sede all’estero due avvisi di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica relativa agli anni 2012-2013, quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un centro di trasmissione dati operante per suo conto. La società, priva di concessione italiana ma titolare di licenza comunitaria, impugnava gli atti. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di Giustizia di secondo grado rigettavano le doglianze del contribuente, che proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha respinto il ricorso, ripercorrendo i principi già consolidati. Con riguardo alla mancata traduzione dell’atto impositivo, ha escluso che alcuna norma imponga la redazione nella lingua del destinatario, evidenziando che il contribuente, avendo svolto articolate difese nel merito, aveva dimostrato di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto.
In merito alla determinazione della base imponibile, la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivo ex art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011, poiché gli elementi documentali prodotti dal contribuente non erano risultati idonei a ricostruire l’ammontare effettivo delle giocate, essendo stati genericamente indicati in ricorso. Quanto all’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, la Corte ne ha affermato la natura sostanziale, quale regola di giudizio, con conseguente applicazione ai soli giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.
La Corte ha poi confermato che il bookmaker estero, privo di concessione ma operante tramite propri centri di trasmissione dati in Italia, realizza il presupposto dell’imposta, essendo la solidarietà paritetica e non dipendente. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che hanno escluso profili di discriminazione tra operatori nazionali ed esteri. La natura non illecita dell’attività svolta, pur riconosciuta, non sottrae il contribuente all’applicazione del tributo, che prescinde dal possesso della concessione.
Infine, la Corte ha escluso la sussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, nonché la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo esaustiva la pronuncia resa nella causa C-788/18. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c.
Nota della Redazione
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