Recesso del socio e clausola di mero gradimento nella s.r.l. (Cass. civ. Sez. I n. 2660 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella società a responsabilità limitata la clausola statutaria di mero gradimento non attribuisce al socio un diritto di recesso ad nutum, poiché il recesso è riconosciuto solo quando il gradimento sia concretamente negato, verificandosi in tale sola ipotesi il rischio di prigionia del socio che la norma intende evitare. Il diritto di recesso previsto dall’art. 2468, secondo comma, cod. civ. non è quindi invocabile per il solo fatto della previsione della clausola, né per effetto dell’analogica applicazione della disciplina dettata per le società per azioni dall’art. 2437, secondo comma, cod. civ., mancando nella s.r.l. una disposizione di contenuto corrispondente. Le delibere assembleari che introducono o rimuovono vincoli alla circolazione delle quote non generano un diritto di recesso legale aggiuntivo rispetto a quello previsto dall’art. 2468, secondo comma, cod. civ. L’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando il voto sia ispirato al perseguimento di un interesse personale antitetico a quello sociale oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta diretta a ledere i diritti di partecipazione e patrimoniali dei soci di minoranza.

Il Fatto

Alcuni soci di una società a responsabilità limitata impugnano la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale, con la quale erano state rigettate le domande di accertamento del diritto di recesso dalla compagine sociale e, in via subordinata, di invalidità della delibera assembleare.

La vicenda trae origine da una delibera con cui, con il voto favorevole dei soci titolari del 34% e del 33% del capitale, è stata eliminata la clausola di gradimento e di prelazione prevista dallo statuto in caso di cessione di quote. A distanza di pochi giorni un socio ha ceduto la propria quota al coniuge dell’altro socio di maggioranza. I ricorrenti lamentano che la modifica statutaria e la successiva cessione abbiano compresso il loro peso specifico nella compagine, deducendo cinque motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’interpretazione dell’art. 2468, secondo comma, cod. civ., secondo cui, quando l’atto costitutivo subordina il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, il socio può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 cod. civ. La tesi dei ricorrenti, secondo cui la sola presenza della clausola consentirebbe di recedere in qualsiasi momento, è respinta.

Il Collegio valorizza la ratio della disposizione, consistente nell’evitare che il socio sia prigioniero della società. Se il riconoscimento di un recesso ad nutum è giustificato in presenza di una clausola di intrasferibilità assoluta, non altrettanto vale per la clausola di mero gradimento, poiché in tal caso il socio resta vincolato solo se il gradimento gli viene negato. Il recesso indiscriminato attribuirebbe al socio uscente la liquidazione della partecipazione a carico degli altri, anche in assenza di acquirenti.

Non persuade il richiamo alla riforma del diritto societario del 2003. Il potenziamento del recesso risponde all’esigenza di liberare la minoranza dalla tirannia della maggioranza, ma l’interpretazione delle norme va condotta alla luce di un interesse all’uscita meritevole di tutela, da valutare in relazione al rischio di prigionia e tenendo conto dei concorrenti interessi alla conservazione della garanzia patrimoniale e alla stabilità dei rapporti sociali. Non è utilmente invocabile neppure la disciplina delle clausole di gradimento nelle società per azioni, improntata alla regola generale dell’inefficacia delle clausole limitative.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude l’applicazione analogica dell’art. 2437, secondo comma, cod. civ.: nella s.r.l. manca una disposizione di contenuto analogo e il trasferimento delle partecipazioni è disciplinato dall’art. 2468 cod. civ., con la conseguenza che le delibere di introduzione o rimozione dei vincoli non determinano un diritto di recesso legale aggiuntivo.

Il quarto motivo è accolto. La Corte di appello ha riconosciuto il pregiudizio del diritto di voice dei ricorrenti, ma lo ha imputato alla loro condotta, per non aver negato il placet alla cessione né esercitato la prelazione. L’argomentazione è viziata, perché la modifica statutaria aveva eliminato proprio le facoltà che i giudici di merito assumevano ancora esercitabili.

È fondato anche il quinto motivo. L’abuso della regola di maggioranza annulla la delibera quando il voto persegue un interesse personale antitetico a quello sociale o una intenzionale attività fraudolenta lesiva dei diritti dei soci di minoranza. La Corte di appello ha escluso il vizio valorizzando la fine dello stallo interno e la chiarificazione dello statuto, ma ha omesso di verificare se la delibera sia stata approvata al fine di pregiudicare gli interessi dei soci di minoranza. La sentenza è cassata sui motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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