Notifica alla PEC assegnata d’ufficio e insolvenza della società inattiva (Cass. civ. Sez. 1 n. 13550 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di apertura della liquidazione giudiziale, la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, risultante dal registro delle imprese, è valida anche quando tale indirizzo sia stato assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio per la mancata comunicazione del domicilio digitale da parte dell’impresa. L’impossibilità di accesso alla casella per difetto di credenziali costituisce un’irreperibilità colpevole del destinatario, che non può invocare la notifica personale prevista dall’art. 40, commi 6 e 8, c.c.i.i. come rimedio a una negligenza propria. Per la società che non sia in liquidazione, ancorché inattiva, lo stato di insolvenza si desume non dal rapporto tra attività e passività ma dall’impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato.
Il Fatto
La società, per il tramite della propria legale rappresentante, aveva proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di alcuni creditori. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo validamente eseguita la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza all’indirizzo PEC assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio e sussistente lo stato di insolvenza della società.
La società ricorrente, in particolare, lamentava di non essere mai stata informata dell’assegnazione d’ufficio dell’indirizzo di posta elettronica certificata e di non averne mai ricevuto le credenziali di accesso, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa. Contestava, inoltre, la sussistenza dell’insolvenza, sostenendo che, trattandosi di società inattiva dal 2010, il giudice avrebbe dovuto accertare se il patrimonio sociale fosse sufficiente a garantire l’integrale soddisfacimento dei creditori.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso i primi due motivi di ricorso, concernenti la nullità della notifica. Ha rilevato che l’art. 40, commi 6 e 8, c.c.i.i. ricalca la disciplina dell’art. 15, comma 3, l.fall., imponendo la notificazione all’indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese. Solo quando la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, si procede alla notifica personale presso la sede legale o, in ultima istanza, mediante deposito nella casa comunale.
La Suprema Corte ha qualificato la condotta della società come irreperibilità colpevole: la stessa, omettendo di comunicare il proprio domicilio digitale entro il termine di legge, aveva determinato l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo PEC. La successiva mancata richiesta delle credenziali di accesso all’ufficio del registro integra un’ulteriore negligenza, ascrivibile esclusivamente al debitore. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’indirizzo PEC equivale a un recapito assimilabile alla sede legale e il relativo mancato funzionamento si ascrive tra le irreperibilità colpevoli del destinatario, citando, tra le altre, Cass. n. 16365 del 2018 e Cass. n. 7920 del 2025.
La Corte ha, inoltre, escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., richiamando la sentenza Corte cost. n. 146 del 2016. Il diritto di difesa del debitore è adeguatamente garantito dal duplice meccanismo di ricerca previsto dalla norma concorsuale, che contempera la tutela difensiva con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale.
Quanto al terzo motivo, la Cassazione ha rigettato la tesi della società inattiva, affermando che l’insolvenza di una società che non sia stata formalmente posta in liquidazione va desunta dall’impossibilità strutturale di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali. Tale principio vale anche per la società inattiva, dovendosi avere riguardo all’incapacità di operare proficuamente sul mercato e non già al rapporto tra attività e passività, con richiamo a Cass. n. 32280 del 2022.
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Nota della Redazione
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